Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35055 del 11/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35055 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BUSIELLO CARLO N. IL 05/12/1966
avverso la sentenza n. 4921/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
31/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 11/06/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
BUSIELLO Carlo ricorre contro la sentenza d’appello specificata in
epigrafe, che confermava la condanna per i reati previsti dagli artt. 337, • 341 bis e
582-585 cod.pen., e denuncia mancanza di motivazione in ordine all’affermazione di
colpevolezza per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, assumendo che la frase minacciosa riportata nell’imputazione sarebbe stata pronunciata quando era stato già
era già esaurito.
§2.
Il motivo di ricorso è manifestamente infondato, perché la sen-
tenza impugnata, con motivazione immune da vizi logici ed errori giuridici, ha argomentato che il ricorrente, alla vista dei poliziotti, pronunciò frasi oltraggiose e minacciose, scagliandosi contro l’ispettore Barberio Gerardo e cagionandogli lesioni guaribili
in cinque giorni. Quindi minaccia e violenza furono pose in atto per opporsi all’intervento delle forze dell’ordine, quando il compimento dell’atto d’ufficio era appena iniziato e ancora in corso.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso I’ll giugno 2014.
chiuso nella camera di sicurezza e, quindi, quando il compimento dell’atto di ufficio si