Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35054 del 11/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35054 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SIMEONE MAURO N. IL 04/08/1964
avverso la sentenza n. 466/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
18/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 11/06/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

SIMEONE Mauro ricorre contro la sentenza d’appello specificata in

epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 385 cod.pen., e denuncia manifesta illogicità della motivazione in ordine all’affermazione di colpevolezza,
assumendo che l’allontanamento dal percorso prescrittogli per recarsi al lavoro non
implicherebbe la volontà di sottrarsi all’esecuzione della misura cautelare degli arresti

§2.

Il ricorso è manifestamente infondato, perché questa Corte ha ri-

petutamente affermato che, nel caso di autorizzazione a svolgere un lavoro fuori dal
domicilio, non si ha una sospensione del regime degli arresti domiciliari, ma una semplice sostituzione temporanea del luogo di custodia e, perciò, anche l’allontanamento
non autorizzato dal luogo di lavoro o dal percorso prescritto per il suo raggiungimento
integra gli estremi del reato previsto dall’art. 385 cod.pen. (Cass., Sez. 6, 27.11.1998,
Fallica; idem, 4.10.2000, Parisi). Quanto all’elemento soggettivo, è risaputo che la
norma incriminatrice richiede il dolo generico, per cui è sufficiente, per l’integrazione
del reato, la consapevolezza e volontà del reo di allontanarsi dall’itinerario stabilito dal
giudice senza avere la prescritta autorizzazione (v. ex plurimis, Cass., Sez. 6, n. 19639
del 9.1.2004, Conti, rv 228315).
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille ‘in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso 1’11 giugno 2014.

domiciliari.

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