Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35053 del 11/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35053 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LUCIANO MICHELE N. IL 05/12/1974
avverso la sentenza n. 2844/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
13/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 11/06/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
LUCIANO Michele ricorre contro la sentenza d’appello specificata
in epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 368 cod.pen., e
denuncia mancanza di motivazione in ordine all’elemento soggettivo del reato.
§2.
I motivi di ricorso sono, da un lato, manifestamente- infondati,
ne delle ragioni della decisione e, dall’altro, non consentiti dalla legge, perché si limitano a proporre una diversa valutazione delle risultanze processuali senza evidenziare in
seno alle argomentazioni sviluppate in sentenza alcuna palese illogicità.
In particolare la sentenza impugnata, con motivazione immune da errori
giuridici e da vizi logici, ha argomentato che il ricorrente, con la falsa denuncia di
smarrimento dell’assegno consegnato al creditore Grimaldi Giancarlo, ha indirettamente incolpato costui del reato di furto o ricettazione dell’assegno medesimo.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso 1’11 giugno 2014.
perché la sentenza impugnata fornisce un’adeguata, convincente e logica giustificazio-