Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35050 del 11/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35050 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GUADALUPI MASSIMO N. IL 03/03/1971
avverso la sentenza n. 3536/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
09/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 11/06/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
GUADALUPI Massimo ricorre contro la sentenza d’appello specifi-
cata in epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 385 cod.
pen., e denuncia mancanza di motivazione in ordine ala denegata concessione delle attenuanti generiche.
Il ricorso è manifestamente infondato, perché la sentenza impu-
gnata – contrariamente all’assunto del ricorrente – ha puntualmente adempiuto all’obbligo di motivazione, rispondendo alle censure sollevate con i motivi d’appello e indicando le ragioni per cui ha ritenuto di confermare il diniego delle attenuanti invocate.
I motivi di ricorso sono altresì privi del necessario requisito della specificità,
perché, nel lamentare difetto di motivazione, non si confrontano con le argomentazioni
di fatto e di diritto poste a base della sentenza impugnata né illustrano le ragioni che
avrebbero dovuto condurre a una decisione diversa da quella concretamente adottata.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt.
591, comma 1, lett c), e 606, comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di
euro mille alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille ‘in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso 1’11 giugno 2014.
§2.