Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35049 del 11/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35049 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BUONAURIO DANIELE N. IL 23/06/1980
avverso la sentenza n. 5708/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
16/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 11/06/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
BUONAURIO Daniele ricorre contro la sentenza d’appello specifi-
cata in epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 322, comma secondo, cod.pen., e denuncia mancanza di motivazione in ordine al diniego di
prevalenza delle concesse attenuanti generiche sulla recidiva contestata.
Il ricorso è manifestamente infondato, perché la sentenza impu-
gnata – contrariamente all’assunto del ricorrente – ha puntualmente adempiuto all’obbligo di motivazione, rispondendo alle censure sollevate con i motivi d’appello e indicando le ragioni per cui ha ritenuto di mantenere fermo il giudizio di equivalenza tra
attenuanti e aggravanti.
I motivi di ricorso sono altresì privi del necessario requisito della specificità,
perché, nel lamentare difetto di motivazione, non si confrontano con le argomentazioni
poste a base della sentenza impugnata né illustrano le ragioni che avrebbero dovuto
condurre a una decisione diversa da quella concretamente adottata.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt.
591, comma 1, lett c), e 606, comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di
euro mille alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso 1’11 giugno 2014.
§2.