Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35047 del 18/04/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35047 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: CAVALLO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MEDDA PASQUALINO N. IL 23/11/1964
avverso l’ordinanza n. 99/2012 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
17/07/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette/sete le conclusioni del PG Dott. G~Lej12,,,
fizA239-2- knì- CRA,Z eAo LA2g),C4i c>t<2 Uditi difensor Avv.; Data Udienza: 18/04/2013 Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Cagliari, giudice dell'esecuzione, ha rigettato - per quanto ancora assume interesse nel presente giudizio di legittimità, l'istanza avanzata nell'interesse di Medda Pasqualino, volta alla declaratoria della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze di condanna 25 settembre 1992 del Pretore di Cagliari - sezione distaccata di Sanluri e 9 giugno 1993 del Pretore di Cagliari - sezione distaccata di 1.1 II giudice dell'esecuzione ha motivato la propria decisione osservando che, avendo contestualmente accolto la richiesta del Pubblico ministero di dichiarazione di estinzione per prescrizione della pena inflitta al Medda con la seconda delle sentenze indicate nell'istanza (quella del Pretore di Cagliari sezione distaccata di Serramanna), diveniva superfluo stabilire l'applicabilità della disciplina del reato continuato, posto che la ratio dell'istituto è quella di incidere sul trattamento sanzionatorio, alleviando gli effetti del cumulo materiale, mentre nel caso di specie una delle pene concorrenti non poteva essere posta in esecuzione, in quanto ormai prescritta. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del suo difensore, chiedendone l'annullamento. Deduce il ricorrente violazione di legge (in riferimento all'art. 81 e 172 cod. pen. e art. 671 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione, contestando l'assunto secondo cui vi sarebbe incompatibilità tra prescrizione della pena ed applicazione della disciplina del reato continuato, rimarcando come in nessun caso l'intervento di una causa estintiva della pena poteva far venire meno l'interesse del condannato alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Considerato in diritto 1. Il ricorso si palesa fondato e merita accoglimento. Premesso che il giudice dell'esecuzione, in ogni caso, non avrebbe dovuto rigettare l'istanza del Medda ma semmai dichiarare non luogo a provvedere sulla stessa, deve qui precisarsi che l'assunto difensivo secondo cui l'intervento di una causa estintiva della pena non fa venir meno l'interesse del condannato alla rideterminazione delle pena secondo criteri a lui più favorevoli mediante la dichiarazione in sede esecutiva della continuazione tra le diverse condanne e il dovere del Giudice adito di esaminare nel merito la sua richiesta, trova conforto in un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato e pienamente condiviso dal Collegio (Sez. 1, n. 4798 del 16/11/1996, Fino; Sez. 1, n. 5097 del 22/09/1999, 1 Serramanna. D'Ambrosio; Sez. 1, Sentenza n. 21396 del 29/04/2003, Castelli; Sez. 1, n. 4692 del 10/01/2007, Spataro; Sez. 1, n. 24705 del 14/05/2008, Minella, Cass. sez. 1 n. 32276 del 25.2.2003, Musacco, ribadito da ultimo da Cass., sez. 1, n. 24705, Minella) e ciò in quanto, come efficacemente affermato nell'ultima delle decisioni indicate, «in tema d'applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, l'interesse del condannato alla riconsiderazione dei fatti giudicati agli effetti dell'art. 671 cod. proc. pen. sussiste anche se non ne derivino immediate e concrete conseguenze rispetto all'entità della pena da espiare» (vuoi al fine di escludere o limitare gli effetti di una doppia condanna con riguardo alla recidiva o ad una eventuale dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato: così Sez. 1, n. 9825, del 5/2/2009, Miloni). Sicché il giudice dell'esecuzione, investito sia della richiesta di applicazione della continuazione avanzata dal Medda sia della richiesta del Pubblico ministero di estinzione di una delle pene inflitte allo stesso, non poteva in alcun modo obliterare l'istanza del condannato privilegiando l'esame di quella proposta dal Pubblico ministero e sostenere quindi, del tutto arbitrariamente, che una volta dichiarata estinta per prescrizione una delle pene la richiesta del condannato andava rigettata. L'ordinanza impugnata deve di conseguenza essere annullata, con rinvio al Corte di Appello di Cagliari perché proceda a nuovo esame delle richieste delle parti anteponendo alla declaratoria di estinzione della pena inflitta con la sentenza 9 giugno 1993 del Pretore di Cagliari - sezione distaccata di Serramanna la valutazione della richiesta di continuazione e la eventuale, conseguente, rideterminazione della pena. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata quanto al diniego della continuazione e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Cagliari. Così deciso in Roma, il 18 aprile 2013. imputare ad altra condanna la pena già espiata, vuoi, in alternativa, al fine di

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