Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35047 del 11/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35047 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COCOZZA DANIELE N. IL 06/03/1984
avverso la sentenza n. 12062/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
05/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 11/06/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
COCOZZA Daniele ricorre contro la sentenza d’appello specificata
in epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 385 cod.pen., e
denuncia vizio di motivazione e mancata assunzione di prova decisiva, censurando che
non sia stata acquisita la documentazione medica prodotta dalla difesa e che non sia
§2.
I motivi di ricorso sono, da un lato, manifestamente infondati,
perché la sentenza impugnata fornisce un’adeguata, convincente e logica giustificazione delle ragioni della decisione e, dall’altro, non consentiti dalla legge, perché si limitano a proporre una diversa valutazione delle risultanze processuali senza evidenziare in
seno alle argomentazioni sviluppate in sentenza alcuna palese illogicità.
In particolare la sentenza impugnata ha preso in esame la documentazione prodotta e, con motivazione immune da errori giuridici e da vizi logici, ha argomentato che era inidonea a provare il preteso stato di necessità.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro Mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso 1’11 giugno 2014.
stata ritenuta la sussistenza del correlativo stato di necessità..