Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35046 del 11/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35046 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RADOSAVLJEVIC SLAVISA N. IL 04/10/1976
avverso la sentenza n. 13385/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
10/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 11/06/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
RADOSAVLIEVIC Slavisa ricorre contro la sentenza d’ap. pello spe-
cificata in epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 337
cod.pen., e denuncia violazione della legge penale, censurando che siano state negate
le attenuanti generiche a causa dei precedenti penali.
Il ricorso è inammissibile perché, oltre a essere manifestamente
infondato, sviluppa censure in fatto non consentite nel giudizio di legittimità.
Infatti, ai fini della concedibilità delle attenuanti generiche, il giudice deve
riferirsi ai parametri indicati dall’art. 133 cod.pen., ma non è necessario che li esamini
tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di essi ha inteso riferirsi per la decisione; e, in particolare, con il riferimento ai precedenti penali, indice concreto di una condotta antecedente alla commissione del reato rivelatrice della capacità a cjelinquere,
egli adempie pienamente all’obbligo di motivazione.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso 111 giugno 2014.
§2.