Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35044 del 11/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35044 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BORRONI VITTORIO EZIO N. IL 16/03/1937
avverso la sentenza n. 17273/2013 GIP TRIBUNALE di TORINO, del
17/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 11/06/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
BORRONI Vittorio Ezio ricorre contro la sentenza di patteggia-
mento specificata in epigrafe, che su richiesta delle parti gli applicava la pena di euro
255 di multa per il reato previsto dall’art. 348 cod.pen., e denuncia:
1. omessa applicazione dell’art. 129 cod.proc.pen., assumendo che per l’attività
esercitata sarebbe sufficiente il titolo di massaggiatore sportivo da lui possedu-
2. erronea applicazione della legge penale in ordine alla determinazione della
pena.
§2.
La sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod.proc.pen. può for-
mare oggetto di controllo in sede di legittimità in relazione alla mancata applicazione
dell’art. 129 cod.proc.pen. solo se dal testo della stessa sentenza appaia evidente la
sussistenza di una delle condizioni di proscioglimento previste dalla disposizione citata,
mentre le parti non sono legittimate a mettere in discussione mediante il ricorso per
cassazione i fatti su cui si fonda l’accordo (Cass., Sez 1, 14.3.1995, Sinfisi, rv 201160;
Sez. 4, 17.6.2011, Halluli, rv 250902; Sez. 1, 10.1.2007, Brendolin, rv 236622; rv
215071). Nel caso concreto, il ricorso prospetta una versione del fatto che non trova
riscontro nella fattispecie descritta nel capo d’imputazione e recepita in sentenza, e
che non può essere apprezzata dal giudice di legittimità la cui cognizione è circoscritta
al controllo della motivazione della sentenza e non può estendersi al meritum causae.
Parimenti le parti, una volta che il giudice abbia’ ratificato l’accordo, non
possono prospettare con il ricorso per cassazione questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento, come quelle relative all’applicazione e comparazione delle circostanze, all’entità della pena o alla non disposta sospensione condizionale della stessa.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro millecinquecento alla cassa
delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento a favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11 giugno 20i4.
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