Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35043 del 16/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 35043 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CARDINALE ANTONIO N. IL 21/10/1959
avverso l’ordinanza n. 2583/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
23/05/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
s 9 it-tA c-( cA,,L LAT
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

A,ek

(veto

Data Udienza: 16/04/2013

N.30102/12-RUOLO N.12 C.C.N.P.(2173)

RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 23 maggio 2011 la Corte d’appello di Napoli, quale giudice
dell’esecuzione, ha disposto la revoca dell’indulto, di cui alla legge n. 241 del
2006, applicato a CARDINALE Antonio, con riferimento alla pena di anni 1, mesi
4 e giorni 10 di reclusione ed € 300,00 di multa, di cui alla sentenza del G.U.P.

2.La Corte territoriale ha ritenuto che sussistessero i presupposti per far luogo a
detta revoca, in quanto con sentenza di essa Corte del 24 febbraio 2010,
irrevocabile il 24 luglio 2010, il CARDINALE era stato condannato ad una pena
superiore ad anni 2 di reclusione per il reato di tentata estorsione commessa il
16 maggio 2008 e quindi entro i cinque anni dalla data di entrata in vigore della
citata legge n. 241 del 2006.

3.Avverso detta ordinanza della Corte d’appello di Napoli propone personalmente
ricorso per cassazione CARDINALE Antonio, deducendo erronea applicazione della
legge penale e motivazione illogica e contraddittoria, in quanto i fatti giudicati
con la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Napoli in data 24 febbraio 2011,
di cui sopra, erano stati riuniti col vincolo della continuazione ai fatti giudicati
dalla Corte d’assise d’appello di Napoli, la quale aveva rideterminato in anni 6 di
reclusione la pena complessiva inflittagli, senza compiere alcuna specificazione
sul quantum di pena da addebitare al reato giudicato con l’anzidetta sentenza
irrevocabile della Corte d’appello di Napoli, si che non poteva escludersi che, in
sede di continuazione, la pena comminata per il reato giudicato dalla Corte
d’appello di Napoli fosse inferiore ad anni 2 di reclusione, essendo noto che, in
caso di reati riuniti sotto il vincolo della continuazione, la pena rilevante ai fini
della revoca dell’indulto fosse quella in concreto inflitta per i reati satelliti.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso proposto da CARDINALE Antonio è infondato.

2.11 Collegio è ben consapevole della giurisprudenza di legittimità, alla stregua
della quale la pena rilevante ai fini della revoca dell’indulto, in caso di reati riuniti
col vincolo della continuazione commessi entro il quinquennio dall’entrata in
vigore del provvedimento di clemenza, va individuata, con riferimento ai reati
satellite, nell’aumento di pena in concreto inflitto a titolo di continuazione per

del Tribunale di Napoli in data 15 luglio 2002.

ciascuno di essi e non con riferimento alla sanzione edittale minima prevista per
le singole fattispecie criminose astrattamente considerate (cfr., in termini,
Cass. SS.UU. n.21501 del 23/04/2009 dep. 22/05/2009, Astone, Rv. 243380).

3.Nella specie tuttavia non è dato applicare i principi giurisprudenziali sopra
indicati per il dirimente motivo che la sentenza emessa dalla Corte d’assise
d’appello di Napoli, che ha ritenuto collegato col vincolo della continuazione al
reato da essa giudicato (art. 416 bis cod. pen. con condotta perdurante) il reato

irrevocabile il 24 luglio 2010, non risulta essere ancora passata in giudicato,
come concordemente rilevato dal ricorrente e dal provvedimento impugnato.

4.Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.O.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 16 aprile 2013.

di tentata estorsione, giudicato dalla Corte d’appello di Napoli con sentenza

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA