Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35039 del 11/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35039 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LACATUS MARINEL N. IL 24/03/1978
avverso la sentenza n. 835/2013 TRIBUNALE di FERRARA, del
17/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 11/06/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

LACATUS Marinel ricorre contro la sentenza di patteggiannento

specificata in epigrafe, che su richiesta delle parti gli applicava la pena di anni uno e
giorni venti di reclusione per concorso nei reati previsti dagli artt. 337 e 624 bis cod.
pen., e denuncia mancanza di motivazione:
1.

in ordine alla mancata assoluzione, atteso che mancherebbe la prova certa

2.

in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche;

3.

in ordine alla confisca dell’autofurgone, atteso che non sarebbe stata accertata l’effettiva proprietà in capo ad esso imputato.

§2.

I primi due motivi di ricorso sono inammissibili, perché sollevano

censure non consentite dalla legge. E’ infatti giurisprudenza consolidata che, nel procedimento di applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 ‘e segg. cod.proc.pen., le
parti, una volta che il giudice abbia ratificato l’accordo, non possono prospettare con il
ricorso per cassazione questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento, come
quelle relative alla sussistenza e alla qualificazione giuridica del fatto, alla sua attribuzione soggettiva, all’entità della pena applicata e relative modalità di determinazione
(v. Cass., Sez. U., 27.10.1999, Fraccari, rv 214637).
L’ultimo motivo è inammissibile per carenza di interesse, giacché, ove il
bene confiscato appartenesse a un terzo, sarebbe quest’ultimo – e non l’imputato – a
potersi dolere della misura ablativa.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro millecinquecento alla cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento a favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11 giugno 2014.

della commissione del fatto;

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