Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35037 del 11/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35037 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MONTELLA CIRO N. IL 29/01/1971
avverso la sentenza n. 510/2012 TRIBUNALE di COSENZA, del
12/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 11/06/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
MONTELLA Ciro ricorre contro la sentenza di patteggiamento spe-
cificata in epigrafe, che su richiesta delle parti gli applicava la pena di mesi sei di reclusione per il reato previsto dall’art. 378 cod.pen., e denuncia genericamente mancanza di motivazione.
Il ricorso è manifestamente infondato, perché la sentenza impu-
gnata – contrariamente all’assunto del ricorrente – contiene una motivazione sommaria, ma conforme alla particolare natura di decisione emessa al termine di un giudizio
speciale, della valutazione condotta sulle risultanze processuali al fine di verificare l’eventuale sussistenza dei presupposti per la pronuncia di sentenza di proscioglimento
ex art. 129 cod.proc.pen., l’esatta qualificazione giuridica del fatto e la congruità della
pena concordata.
I motivi di ricorso sono inoltre privi del necessario requisito della specificità,
perché non indicano quali sono le ragioni che giustificherebbero in concreto una diversa pronuncia.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt.
581, comma 1, lett. c), 591, comma 1, lett c), e 606, comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma,
ritenuta congrua, di euro millecinquecento alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento a favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11 giugno 2014.
§2.