Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35035 del 11/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35035 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
D’APRILE ALESSANDRO N. IL 25/08/1977
avverso la sentenza n. 936/2009 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 09/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 11/06/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

D’APRILE Alessandro ricorre contro l’ordinanza specificata in epi-

grafe, che dichiarava inammissibile – per difetto di specificità dei relativi motivi – l’appello da lui proposto contro la sentenza di condanna per il reato previsto dall’art. 385
cod.pen., e denuncia :
1. violazione dell’art. 581 cod.proc.pen., assumendo che i motivi d’appello avreb-

pugnata;
2. la prescrizione del reato, che sarebbe sopravvenuta il 28.9.2013.

§2.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, perché

– come ha correttamente ritenuto il giudice a quo

l’appello invocava l’assoluzione

per non avere commesso il fatto e, in subordine, la concessione delle attenuanti generiche, formulando censure che, prive di riferimenti concreti alla motivazione del provvedimento impugnato, appaiono viziate da genericità.
Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, perché l’inammissibilità del ricorso non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude pertanto di rilevare e dichiarare la cause di estinzione del reato maturate dopo la
pronuncia della sentenza impugnata (Cass., Sez. U., 22.11.2000 n. 32, De Luca, rv
217226).
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso 1’11 giugno 2014.

bero specificato, sia pure sinteticamente, le ragioni di censura alla sehtenza im-

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