Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35033 del 11/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35033 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI RE FRANCO GIUSEPPE N. IL 22/10/1960
avverso la sentenza n. 327/2012 TRIBUNALE di VASTO, del
28/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 11/06/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
DI RE Franco Giuseppe ricorre contro la sentenza di patteggia-
mento specificata in epigrafe, che su richiesta delle parti gli applicava la pena di mesi
otto di reclusione per il reato previsto dall’art. 337 cod.pen., e denuncia erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione, assumendo che avrebbe dovuto essere assolto per insussistenza del fatto, dato che le espressioni minacciose rivolte
mento dell’atto d’ufficio.
§2.
Poiché la richiesta consensuale di applicazione della pena si tra-
duce in una scelta processuale che implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l’accusa mediante un atto dispositivo con cui l’imputato abdica all’esercizio del
diritto alla prova, l’intervenuto patteggiamento preclude la possibilità di contestare,
con i motivi di impugnazione, i termini fattuali dell’imputazione (Cass., Sez. U.,
27.10.1999, Fraccari). Pertanto il ricorso, formulando motivi non previsti dalla legge,
deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod.
proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro millecinquecento alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento a favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11 giugno 2014.
all’agente penitenziario non avrebbero manifestato la volontà di opporsi allo svolgi-