Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35032 del 11/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35032 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CERFEDA MARCELLO N. IL 23/04/1969
avverso la sentenza n. 477/2010 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 15/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 11/06/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE•
§1.
CERFEDA Marcello ricorre contro la sentenza d’appello specificata
in epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 385 cod.pen., e
denuncia manifesta illogicità della motivazione in ordine all’affermazione di colpevolezza, assumendo che, essendosi allontanato dalla propria abitazione per recarsi in quella
della cognata ubicata nello stesso fabbricato, non avrebbe commesso il reato contesta-
§2.
Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto la giurispruden-
za di legittimità ha sempre affermato: a) che integra l’allontanamento punito dalla
norma incriminatrice di cui all’art. 385 cod.pen. qualsiasi fuoriuscita dal luogo istituzionalmente destinato alla custodia della persona sottoposta alla misura della detenzione
o degli arresti domiciliari indipendentemente dall’ampiezza della distanza interposta
tra sé e l’abitazione designata come luogo di esecuzione della misura cautelare o detentiva; b) che il reato di evasione prevede il dolo generico, costituito dalla mera consapevolezza di violare il divieto di allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricor: rente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso 1’11 giugno 2014.
togli.