Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35031 del 11/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35031 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PIRAZZOLI BRUNO N. IL 17/11/1946
avverso la sentenza n. 735/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
03/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 11/06/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
PIRAZZOLI Bruno ricorre contro la sentenza d’appello specificata
in epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 334, commi primo e secondo, cod.pen., e denuncia mancanza di motivazione in ordine ai criteri di determinazione della pena inflitta.
Il ricorso è manifestamente infondato, perché il giudice a quo, ri-
chiamandosi ai criteri indicati dall’art. 133 cod.pen., ha enucleato la gravità del fatto e
la negativa personalità del reo (gravato da numerosi precedenti penali) quali elementi
preclusivi dell’applicazione del minimo edittale.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la ‘condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso 1’11 giugno 2014.
§2.