Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35030 del 11/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35030 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DIANA ROBERTO N. IL 27/07/1981
avverso la sentenza n. 328/2008 TRIBUNALE di MATERA, del
16/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 11/06/2014

R.G. 51043 / 2013

Con il ministero del difensore l’imputato Roberto Diana ricorre per la cassazione
dell’indicata sentenza del Tribunale di Matera, con la quale -su sua richiesta, cui ha
aderito il p.m.- gli è stata applicata ex art. 444 c.p.p., in concorso di attenuanti generiche,
la pena di due mesi e venti giorni di reclusione, convertita in euro 3.040,00 di multa, per
il reato di evasione dal regime cautelare degli arresti domiciliari di cui all’art. 385 co. 3
c.p. (essendosi arbitrariamente allontanato dalla sua abitazione, sede della misura
cautelare domestica, nella quale non veniva reperito in occasione di un controllo di p.g.
al di fuori degli orari in cui era autorizzato ad assentarsi per andare al SERT).
Con il ricorso si lamenta mancanza di motivazione in punto di affermata
responsabilità del prevenuto per l’ascritto reato, poiché il giudice avrebbe omesso di
verificare l’effettiva sussistenza del fatto reato ascritto all’imputato, non sorretto da
prove inconfutabili, ovvero di eventuali cause di non punibilità apprezzabili in suo
favore.
Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza delle censure.
Con lo stesso, infatti, non si specificano in alcun modo le evenienze per cui, in
presenza di una richiesta di pena patteggiata proveniente dallo stesso ricorrente, tale da
presupporre rinuncia implicita a questioni sulla colpevolezza e sugli elementi
circostanziali del reato, il decidente giudice di merito avrebbe dovuto eludere la richiesta
e giungere ad una sentenza liberatoria basata sull’evidenza dell’inesistenza del reato o
della non colpevolezza dell’imputato, che ha ritenuto esclusa sulla base delle risultanze
processuali richiamate in sentenza.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore
della cassa delle ammende, che -per la natura del provvedimento impugnato- stimasi
equo fissare in euro 1.500,00 (millecinquecento).
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della cassa delle ammende.
Roma, 11 giugno 2014

Motivi della decisione

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