Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35028 del 11/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35028 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI DOMENICO NICOLA N. IL 24/08/1954
avverso la sentenza n. 5836/2013 TRIBUNALE di NAPOLI, del
04/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 11/06/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
DI DOMENICO Nicola ricorre contro la sentenza d’appello specifi-
cata in epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 385 cod.
pen., e denuncia erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine all’omessa comparazione tra attenuanti e aggravanti.
Il ricorso è manifestamente infondato, perché il giudice a quo,
esclusa l’applicabilità della recidiva (unica aggravante contestata), ha direttamente ridotto la pena inflitta per le attenuanti generiche, senza che fosse necessario compeire
alcuna comparazione.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso 1’11 giugno 2014.
§2.