Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35025 del 11/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35025 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CARRERA PALACIOS POL ANDERSON N. IL 22/04/1992
avverso la sentenza n. 11796/2013 TRIBUNALE di MILANO, del
01/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 11/06/2014

R. G. 50982/2013

L’imputato cittadino peruviano Poi Anderson Carrera Palacios ricorre per
cassazione contro la sentenza del Tribunale di Milano, con cui -su sua richiesta concordata
con il p.m.- gli è stata applicata ex art. 444 c.p.p., unificati i reati sotto il vincolo della
continuazione e concessegli le attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata
recidiva, la pena di dieci mesi di reclusione per i reati di evasione dal regime esecutivo
penale della detenzione domiciliare e di resistenza a pubblico ufficiale (violenta reazione
tenuta nei confronti degli agenti di polizia che procedevano al suo arresto nell’accertata
flagranza del reato di evasione).
Il ricorrente deduce violazione di legge e difetto di motivazione in riferimento alla
mancata comparazione delle pur riconosciute attenuanti innominate con giudizio di
prevalenza sulla recidiva.
Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza della censura, non
chiarendo il ricorrente in alcun modo i profili o elementi in virtù dei quali il giudice di
merito avrebbe dovuto adottare una decisione diversa dalla specifica richiesta di pena
proveniente (previo accordo con il p.m.) dallo stesso imputato e idonea ad elidere ogni
questione in punto di entità dell’applicata pena conforme alla legge.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, stimata
equa, di euro 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della cassa delle ammende.
Roma, n giugno 2014

Fatto e diritto

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