Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35025 del 02/07/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 35025 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: CASSANO MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MARTIAS JEMIMA N. IL 04/04/1982
avverso la sentenza n. 143/2012 GIUDICE DI PACE di VERONA, del
25/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/07/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Cy,
che ha concluso per t`l)
•, o

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 02/07/2013

Ritenuto in fatto.
1.11 25 ottobre 2012 il giudice di pace di Verona dichiarava Martins Jemima
colpevole del reato previsto dall’art. 10 bis d. lgs. n. 286 del 1998, introdotto dalla 1.
n. 84 del 2009 per avere fatto ingresso ed essersi introdotta nel territorio dello Stato
in violazione delle disposizioni del citato decreto e, riconosciute le circostanze
attenuanti generiche, la condannava alla pena di 3.500 di ammenda.

cassazione), tramite il difensore di fiducia, l’imputata, la quale lamenta mancanza
della motivazione in ordine agli elementi posti a base dell’affermazione di penale
responsabilità, violazione ed erronea applicazione della legge penale relativamente
alla ritenuta compatibilità del reato ex art. 10-bis con la direttiva rimpatri in assenza
della concessione di un termine per l’allontanamento volontario, nonché violazione
della legge penale e carenza della motivazione in ordine al mancato riconoscimento
della particolare tenuità del fatto (art. 34 d. lgs. n. 274 del 2000).

Osserva in diritto.
I primi due motivi di ricorso non sono fondati.
1. La norma che incrimina le condotte di ingresso e permanenza illegale nel
territorio dello Stato — art. 10 bis d. lgs. n. 286 del 1998 — ha di recente superato il
vaglio di compatibilità costituzionale. La Consulta, con sentenza n. 250 del 2010,
ha affermato che la norma non punisce una <> (o, più propriamente, irregolare) — e non
criminalizza <

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA