Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35024 del 11/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35024 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PASTURA ANTONIO N. IL 19/02/1985
avverso la sentenza n. 850/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del
13/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 11/06/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
PASTURA Antonio ricorre contro la sentenza d’appello specificata
in epigrafe, che confermava la condanna per concorso nel mito previsto dall’art. 337
cod.pen., e denuncia erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in
ordine all’affermazione di colpevolezza, assumendo che il giudice avrebbe dovuto pro-
§2.
Il motivo di ricorso è generico – e, quindi, inidoneo ad attivare il
sindacato di legittimità – perché, lungi dal confrontarsi con l’articolato apparato argomentativo della sentenza impugnata che si diffonde nell’illustrazione degli elementi di
prova a carico che conclamano la colpevolezza dell’imputato, si limita all’apodittica petizione di una pronuncia assolutoria senza specificarne le ragioni.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt.
581, comma 1, lett. c), e 591, comma 1, lett c), cod.proc.pen. Ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta
congrua, di euro mille alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso 1’11 giugno 2014.
nunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.