Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35023 del 11/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35023 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RAINERI ANTONIO N. IL 15/12/1993
avverso la sentenza n. 2404/2013 CORTE APPELLO di CATANIA, del
05/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 11/06/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

RAINERI Antonio ricorre contro la sentenza d’appello specificata

in epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 385 cod.pen., e
censura la mancata applicazione delle attenuanti generiche.

§2.

Il ricorso è manifestamente infondato, perché la sentenza impu-

nuto che il motivo per cui l’imputato si sarebbe arbitrariamente allontanato dall’abitazione (cioè per fare visita alla madre) non costituisce elemento suscettibile di apprezzamento positivo in vista di una riduzione della pena.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso 1’11 giugno 2014.

gnata, con valutazione discrezionale non sindacabile nel giudizio di legittimità, ha rite-

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