Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35022 del 11/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35022 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FALCONIERI PASQUALE N. IL 30/05/1965
avverso la sentenza n. 1479/2011 CORTE APPELLO di LECCE, del
10/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 11/06/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

FALCONIERI Pasquale ricorre contro la sentenza d’appello specifi-

cata in epigrafe, che, riformando quella di primo grado, lo dichiarava colpevole dei
reati previsti dagli artt. 337 e 582-585 cod.pen., e denuncia:
1. erronea applicazione della legge penale e travisamento della prova in ordine al
reato di lesioni personali ai danni del brig. Caione, assumendo che l’azione non

2.

erronea applicazione della legge penale in ordine al reato di resistenza a pubblico ufficiale, assumendo che avrebbe posto in essere una reazione istintiva al
compimento dell’atto del pubblico ufficiale senza travalicare in atti di violenza o
minaccia.

§2.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, perché la

sentenza impugnata, con valutazione assolutamente logica insindacabile nel giudizio di
legittimità, ha messo in rilievo che dalla lettura degli atti di indagine (l’imputato ha
scelto di essere giudicato con il rito abbreviato) risulta che lo stesso vibrò uria coltellata che, destinata ad attingere l’antagonista Bianchi Alessio, andò invece a colpire di
striscio il brig. Caione che si era frapposto tra i due contendenti, realizzando quindi la
fattispecie dell’aberratio ictus prevista dall’art. 82, comma prihio, cod.pen.
E’ manifestamente infondato anche il secondo motivo, perché la Corte territoriale non ha fatto altro che applicare correttamente il principio di diritto secondo cui
il divincolarsi con forza per neutralizzare la presa del pubblico ufficiale (che, nella specie, fu sospinto a cadere a terra e a lasciare la presa), non si risolve in una mera resistenza passiva, ma realizza appieno l’azione violenta prevista dal reato contestato.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso 1’11 giugno 2014.

sarebbe stata idonea a cagionare le pretese lesioni personali;

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