Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35021 del 11/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35021 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BONO IVANO N. IL 23/08/1970
avverso la sentenza n. 884/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del
17/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 11/06/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

BONO Ivano ricorre contro la sentenza d’appello specificata in

epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 336 cod.pen., e denuncia vizio di motivazione, assumendo che mancherebbe la prova dell’esatta individuazione dell’autore del fatto, nel quale, peraltro, non sarebbero ravvisabili gli estremi

§2.

I motivi di ricorso sono, da un lato, manifestamente infondati,

perché la sentenza impugnata fornisce un’adeguata, convincente e logica giustificazione delle ragioni della decisione e, dall’altro, non consentiti dalla legge, perché si limitano a proporre una diversa valutazione delle risultanze processuali senza evidenziare in
seno alle argomentazioni sviluppate in sentenza alcuna palese illogicità.
In particolare la sentenza impugnata, con motivazione immune da errori
giuridici e da vizi logici, ha argomentato che l’imputato, minacciando il pubblico ufficiale che si accingeva a contestargli la contravvenzione di sosta vietata, ha commesso il
reato contestatogli, dato che la minaccia era finalizzata a costringere il pubblico ufficiale a omettere un atto del proprio ufficio.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso 1’11 giugno 2014.

costitutivi del reato contestato.

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