Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35020 del 11/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35020 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TESTANI PIERO N. IL 11/12/1966 parte offesa nel procedimento
c/
DI SANTO ANNALISA N. IL 13/11/1969
avverso il decreto n. 3532/2013 GIP TRIBUNALE di FROSINONE, del
30/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 11/06/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
TESTANI Piero ricorre contro il decreto di archiviazione specificato
in epigrafe, censurando la ritenuta infondatezza della notizia di ereato.
§2.
Il ricorso è inammissibile.
Anche in materia di archiviazione vige la regola generale dettata dall’art.
dimenti del giudice sono soggetti a impugnazione e determina i mezzi con cui possono
essere impugnati”.
Orbene avverso il provvedimento di archiviazione, per il combinato disposto
degli artt. 127, comma 5, e 409, comma 6, cod.proc.pen. è ammesso il ricorso per
cassazione nel solo caso – qui non ricorrente – in cui la persona offesa dal reato non
sia stata posta in grado di esercitare la facoltà riconosciutale.dalla legge di intervenire
in camera di consiglio. La persona offesa dal reato non ha dunque un mezzo di impugnazione per fare valere violazioni di legge o vizi di motivazione relativi alle valutazioni
poste dal giudice a fondamento della decisione.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile a norma dell’art.
591, comma 1, lett. b), cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro cinquecento
alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro cinquecento in favore alla Cassa delle ammende.
Così deciso I’ll giugno 2014.
568, comma 1, cod.proc.pen., secondo cui “la legge stabilisce i casi nei quali i provve-