Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35019 del 11/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35019 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE FILIPPIS FRANCESCO N. IL 27/09/1952
avverso la sentenza n. 391/2013 TRIBUNALE di PAOLA, del
11/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 11/06/2014

R. G. 50845/2013

L’imputato Francesco De Filippis ha proposto di persona ricorso contro la
sentenza del Tribunale di Paola, con la quale -su sua richiesta, consentita dal p.m.- gli è
stata applicata ex art. 444 c.p.p., la pena di otto mesi di reclusione per il reato di
evasione dal regime cautelare degli arresti domiciliari, lamentando violazione dell’art.
129 c.p.p. per asserita omessa verifica dell’esistenza di eventuali cause di non punibilità
valutabili in suo favore.
Con missiva trasmessa dal difensore di fiducia, munito di procura speciale
all’uopo rilasciatagli dall’imputato (detenuto in regime carcerario) l’imputato De
Filippis ha comunicato di rinunciare al proposto ricorso, rinuncia efficace per gli effetti
di cui all’art. 589 co. 3 c.p.p.
L’enunciata volontà abdicativa del mezzo di impugnazione impone, ai sensi
degli artt. 589 e 591 -co. 1 lett. d)- c.p.p., la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui
segue ope legis la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una
somma da destinarsi alla cassa delle ammende, che -avuto riguardo alla natura del
provvedimento impugnato- stimasi equo quantificare in euro 1.000 (mille).
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 11 giugno 2014

Motivi della decisione

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