Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35018 del 11/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35018 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GUADAGNUOLO ROBERTO N. IL 26/05/1962
avverso la sentenza n. 435/2011 TRIBUNALE di SPOLETO, del
15/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;
Data Udienza: 11/06/2014
R. G. 50777/2013
Con ricorso del difensore l’imputato Roberto Guagagnuolo impugna per
cassazione la sentenza del Tribunale di Spoleto, con cui -su sua richiesta assentita dal
p.m.- gli è stata applicata ex art. 444 c.p.p., unificati i reati sotto il vincolo della
continuazione, la pena di un anno e venti giorni di reclusione, per un’articolata serie di
reati di resistenza plurima, danneggiamento aggravato, danneggiamento seguito da
incendio ed altro (fatti commessi nel marzo 2010 presso la casa di reclusione di Spoleto
in cui era detenuto e posti in essere per reazione alla mutata modifica del trattamento
terapeutico in corso da parte dei sanitari del carcere).
Con il ricorso si deducono violazione di legge e difetto di motivazione in
riferimento alla ritenuta sussistenza dei fatti reato per mancata verifica dell’esistenza di
eventuali cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. valutabili in favore dell’imputato con
particolare riguardo a tre dei dieci reati ascritti al prevenuto (minaccia grave,
danneggiamento seguito da incendio, imbrattamento).
Il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza
delle doglianze. L’atto impugnatorio, infatti, non chiarisce in alcun modo i profili o gli
elementi in virtù dei quali il giudice di merito (che pure ha dato atto in sentenza di dati
probatori escludenti una possibile pronuncia ex art. 129 c.p.p.) avrebbe dovuto adottare
una diversa decisione di segno liberatorio in relazione alle condotte criminose indicate
in ricorso, pur a fronte di una richiesta di pena proveniente dallo stesso imputato e
idonea ad elidere ogni questione in punto di colpevolezza sui singoli fatti ascrittigli.
Alla declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, stimata
equa, di euro 1.500 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della cassa delle
ammende.
Roma, 11 giugn 2014
Motivi della decisione