Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35017 del 18/06/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35017 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Volpe Giuseppe

n. il 21 maggio 1978

avverso
la sentenza 3 maggio 2012 — Corte di Appello di Bologna;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
udite le conclusioni del rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del dr.
Francesco Mauro Iacoviello, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla
Cassa delle Ammende;

Data Udienza: 18/06/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

Svolgimento del processo
1. — Con sentenza deliberata in data 3 maggio 2012, depositata in cancelleria il
9 luglio 2012, la Corte di Appello di Bologna, confermava la sentenza 22 settembre
2010 del Tribunale di Bologna che aveva dichiarato Volpe Giuseppe responsabile
del reato di cui all’art. 4 L. 110/75, per avere portato fuori dalla propria abitazione,
senza giustificato motivo, un coltello con lama lunga cm. 8, condannandolo, appli-

di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali del giudizio.
2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore avv. Antonio
Spinzo, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione Volpe Giuseppe chiedendone l’annullamento per violazione di legge e vizi motivazionali. In particolare sono
stati sviluppati dal ricorrente due motivi:
a) con la prima doglianza veniva rilevata la violazione del combinato disposto di
cui agli artt. 178 lett. c) e 601 cod. proc. pen., ai sensi dell’art. 606 comma primo
lett. c) cod. proc. pen.; la Corte di Appello ha proceduto al giudizio in assenza di
uno dei difensori del Volpe, avv. Domenico Cardile il quale, con apposita memoria,
aveva rilevato tale omessa notifica senza che il giudice la prendesse in considerazione. La notificazione a mezzo fax era stata eseguita, quella per l’avv. Cardile,
presso il secondo difensore che aveva quindi ricevuto due notifiche, la propria e
quella del collega.
b) con la seconda censura veniva eccepita l’inosservanza e erronea applicazione
della legge penale, in relazione all’art. 53 L. 689/81, ai sensi dell’art. 606 comma
primo lett. b) cod. proc. pen.; il giudice territoriale ha erroneamente ritenuto non
convertibile la detenzione in sanzione pecuniaria non avendo il Volpe dato alcun riscontro in relazione al proprio problema di tossicodipendenza, presupposto non
previsto dall’art. 53 citato

Motivi della decisione
3. — Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile con ogni dovuta conseguenza di legge.
3.1 — Preliminarmente il Collegio osserva che, quando viene dedotto come nella
fattispecie, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi del-

Pubblica udienza: 18 giugno 2013 — Volpe Giuseppe — RG: 10551/13, RU: 15;

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cata la diminuente del rito abbreviato, alla pena di mesi due di arresto ed C 68,00

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

l’art. 606, comma 1 lett. c) cod. proc. pen., come nella fattispecie, la Corte di cassazione è “giudice anche del fatto” per risolvere la cui questione può — e talora deve necessariamente — accedere all’esame dei relativi atti processuali, esame che è,
invece, precluso soltanto se risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità
della motivazione ex art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen. (Cass., Sez. 6, 16
marzo 1990, Pezzoni, rv. 183864; Sez. 3, 29 ottobre 1993, rv. 195875; Sez. 6, 4
febbraio 1998, rv. 210378; Sez. 6, 21 ottobre 1998, rv. 213332). Ciò posto deve

si uniforma questo Collegio, secondo il quale l’omessa notifica dell’avviso della data
fissata per il giudizio d’appello ad uno dei due difensori di fiducia dell’imputato
comporta una nullità a regime intermedio che, non attenendo alla fase del giudizio,
bensì a quella degli atti preliminari, deve essere eccepita, in analogia a quanto previsto per il procedimento di primo grado dall’art. 180 cod. proc. pen. prima della
deliberazione della sentenza. (Cass, Sez. 2, 26 novembre 2010, n. 44363, rv.
249184, Sez. 2 30 giugno 2009, n. 37507; Sez. 6, 11 dicembre 2007 n. 15396).
E risulta per vero dalla lettura degli atti che il difensore avv. Domenico Cardile
aveva presentato prima del giudizio di appello la memoria indicata in cui rilevava il
difetto di notifica e l’impossibilità per il codifensore, avv. Filippo, di essere presente.
Dall’esame del verbale di udienza si evidenza tuttavia che il giudice, contrariamente
a quanto contestato dal ricorrente, ha preso analiticamente in esame tale specifica
memoria rilevando che la notifica era stata regolarmente inviata al difensore Cardile
e che, trattandosi di notifica a mezzo fax, non abbisognava che fosse certificata la
recezione. Spettava a questo punto al ricorrente, che ha violato il principio di autosufficienza del ricorso, dimostrare quale fosse il proprio (diverso) numero di fax e la
circostanza che la comunicazione al supposto diverso numero non gli apparteneva
in nessun modo.
3.2 — Il secondo motivo di gravame è parimenti inammissibile.
3.2.1 — L’art. 58 L. 689/81 richiama l’art. 133 cod. pen. il quale, a sua volta, fa
esplicito riferimento alle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo, tra
cui sicuramente devono ritenersi rientranti le condizioni di tossicodipendenza del
soggetto che, per la rilevanza di tale stato criminogeno, è atto idoneo a interessare
tutti e tre gli indicati livelli normativi. Atteso che il giudice ai sensi, del secondo
comma dell’indicato art. 58, può non sostituire la pena detentiva quando presume
che le prescrizioni relative non saranno adempiute dal condannato ben può valutare, quando motivatamente argomentato come nella fattispecie, che la condizione in

Pubblica udienza: 18 giugno 2013 — Volpe Giuseppe — RG: 10551/13, RU: 15;

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per vero osservarsi che la giurisprudenza di legittimità ha espresso il principio, cui

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Prima Sezione penale

atto di tossicodipendenza possa rendere non affidabile il soggetto anche in punto di
rispetto delle norme del retto vivere, soprattutto se il medesimo non ha in atto un
programma di recupero e di affrancamento che comprovano la carenza di una presa di contatto con il disvalore sociale di tale situazione.
4. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di ele-

samento della somma di C 1.000,00 (mille) alla Cassa delle Ammende.

per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) alla Cassa
delle Ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 18 giugno 2013

I Consigliere estensore

Il Presidente

menti indicativi dell’assenza di colpa (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), al ver-

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