Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35017 del 11/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35017 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CANNARIATO VINCENZO N. IL 27/05/1987
avverso la sentenza n. 1207/2013 TRIBUNALE di PALERMO, del
26/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 11/06/2014

R. G. 50741 / 2013

L’imputato Vincenzo Cannariato ricorre di persona contro la sentenza del
Tribunale di Palermo, con la quale -su sua richiesta, assentita dal p.m.- gli è stata
applicata ex art. 444 c.p.p., unificati i reati dalla continuazione e concessegli le attenuanti
generiche, la pena di cinque mesi e dieci giorni di reclusine ed euro 1.600 di multa per i
reati di evasione dal regime cautelare degli arresti domiciliari e di guida senza patente
(allontanatosi arbitrariamente dalla propria abitazione e posto alla guida di un
motoveicolo pur sprovvisto di patente di guida, mai conseguita).
Con il ricorso si deduce carenza di motivazione in punto di adeguatezza della
verifica dell’esistenza di eventuali cause di non punibilità ai sensi dell’art. 129 c.p.p.
valutabili in favore dell’imputato, che avrebbe posto in essere una mera resistenza
passiva.
Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza della censura,
non indicando alcuna ragione per cui, a fronte di una richiesta di applicazione di pena
proveniente dallo stesso imputato e tale da presupporre rinuncia implicita a questioni
sulla colpevolezza, il giudice avrebbe dovuto eludere la richiesta e giungere a decisioni
liberatorie riconducibili nell’area dell’art. 129 c.p.p., dei cui presupposti la stessa
decisione di merito attesta l’inesistenza.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue per legge la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una
somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro
1.500,00 (millecinquecento).
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della cassa delle ammende.
Roma, 11 giugno 2014

Motivi della decisione

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