Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35016 del 11/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35016 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BERLINGIERI DOMIANO N. IL 27/01/1981
avverso la sentenza n. 765/2010 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 28/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 11/06/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE .
§1.
BERLINGIERI Damiano ricorre contro la sentenza d’appello speci-
ficata in epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 336 cod.
pen., e denuncia erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di colpevolezza, assumendo che l’espressione pronunciata all’indirizzo del carabiniere che aveva sequestrato alcune autovetture non avrebbe avuto si-
pubblico ufficiale.
§2.
I motivi di ricorso sono, da un lato, manifestamente infondati,
perché la sentenza impugnata fornisce un’adeguata, convincente e logica giustificazione delle ragioni della decisione e, dall’altro, non consentiti dalla legge, perché si limitano a proporre una diversa valutazione delle risultanze processuali senza evidenziare in
seno alle argomentazioni sviluppate in sentenza alcuna palese illogicità.
In particolare la sentenza impugnata, con motivazione immune da errori
giuridici e da vizi logici, ha argomentato che le frasi pronunciate avevano una valenza
palesemente intimidatoria, perché rappresentavano la possibilità che “tutta l’etnia nomade” si sarebbe rivoltata contro il pubblico ufficiale a causa del sequestro eseguito.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso 1’11 giugno 2014.
gnificato intimidatorio, idoneo a generare timore onde limitare la libertà d’azione del