Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35014 del 11/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35014 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TROKA KASTRIOT N. IL 28/06/1967
avverso la sentenza n. 2565/2009 CORTE APPELLO di ANCONA, del
19/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 11/06/2014

R. G. 50658 / 2013

Con la sentenza suindicata la Corte di Appello di Ancona ha confermato la
sentenza resa dal Tribunale di Ancona sezione di Fano, che ha dichiarato il cittadino
albanese Kastriot Troka colpevole del reato di evasione dal regime cautelare degli arresti
domiciliari, non essendo stato reperito nella sua abitazione durante un ordinario
controllo eseguito dagli agenti operanti, che non lo trovavano in casa dopo aver
ripetutamente suonato il campanello (udito squillare) né lo reperivano nelle immediate
adiacenze dell’abitazione. Condotta illecita per cui il prevenuto è stato condannato,
computato l’aumento per la recidiva, alla pena di sei mesi e venti giorni di reclusione.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso il difensore dell’imputato,
deducendo erronea applicazione dell’art. 385 co. 3 c.p. e difetto di motivazione, poiché i
giudici di appello si sarebbero limitati a condividere le conclusioni espresse dalla
decisione di primo grado, non procedendo a una rinnovata analisi delle emergenze
processuali e segnatamente della credibilità dello stesso imputato, che ha asserito di non
aver udito il suono del campanello perché guasto.
Il ricorso è inammissibile per indeducibilità e manifesta infondatezza dei motivi di
censura, privi di concreti riferimenti alla decisione impugnata, che ha effettuato -per
contro- un idoneo vaglio delle risultanze processuali, evidenziandone le univoche
valenze dimostrative dell’indebita assenza dalla sua dimora del prevenuto e, quindi,
della sussistenza del reato ascrittogli (è dato da reputarsi pacifico che al momento del
controllo di p.g. il campanello della porta di casa del ricorrente fosse perfettamente
funzionante).
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente alla
rifusione delle spese processuali e al versamento dell’equa somma di euro 1.000,00 alla
cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 11 giugno 2014

Fatto e diritto

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