Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35011 del 11/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35011 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VADINI ANGELO N. IL 11/10/1963
avverso la sentenza n. 22/2013 CORTE APPELLO di ANCONA, del
22/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 11/06/2014

R. G. 50622 / 2013

Per mezzo del difensore l’imputato Angelo Vadini impugna per cassazione la
sentenza della Corte di Appello di Ancona, che ha confermato la condanna, previa
esclusione dell’incidenza della contestata recidiva, alla pena di otto mesi di reclusione
inflittagli dal Tribunale di Ascoli Piceno sezione di San Benedetto del Trono, all’esito di
giudizio abbreviato, per il reato di evasione dal regime cautelare degli arresti domiciliari
(non essendo rientrato nella sua abitazione entro il termine orario concessogli per recarsi
presso il locale SERT).
Con il ricorso si deduce violazione di legge e illogicità di motivazione in
riferimento alla confermata responsabilità dell’imputato, con specifico riguardo alla
mancata verifica del già dedotto stato di necessità ex art. 54 c.p., l’imputato avendo
credibilmente affermato di essere rientrato in ritardo perché aveva subito il furto della
sua bicicletta, unico veicolo con cui riesce a spostarsi a causa delle sue condizioni di
salute che non gli permettono una agevole deambulazione.
Il ricorso è inammissibile. Vuoi per genericità, cioè per mancanza di specificità
della censura, già sottoposta al vaglio della Corte di Appello e motivatamente disattesa
alla luce dell’agevole ricostruzione dello specifico contegno dell’imputato. Vuoi per
palese infondatezza della stessa censura, incentrata su uno stato di necessità, presunto e
soltanto asserito, di cui la sentenza impugnata ha argomentato l’inesistenza o la mancata.
E’ solo il caso di osservare che l’inevitabilità, assoluta o relativa, del preteso stato di
necessità impone all’imputato un onere di allegazione relativo a tutte le componenti della
causa di giustificazione, allegazione in difetto della quale non può neppure discutersi
dell’operatività dell’esimente (cfr. Cass. Sez. 5, 30.1.2004 n. 8855, Messana, rv. 228755).
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma alla cassa delle
ammende, equamente fissata in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 11 giugno 2114

Motivi della decisione

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