Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35009 del 11/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35009 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ASSENZA IGNAZIO N. IL 11/07/1968
avverso la sentenza n. 107/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del
16/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 11/06/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
ASSENZA Ignazio ricorre contro la sentenza d’appello specificata
in epigrafe, che confermava la condanna per i reati previsti dagli artt. 368 e 372 cod.
pen., e denuncia mancanza e illogicità della motivazione in ordine all’affermazione di
colpevolezza, censurando che non sia stata presa in considerazione la sua menomata
capacità di ricordare la reale dinamica dell’incidente stradale in cui riportò le lesioni
§2.
Il ricorso è manifestamente infondato, perché la sentenza impu-
gnata – contrariamente all’assunto del ricorrente – ha dato una risposta logicamente
adeguata ai motivi proposti nell’atto di appello, argomentando che il ricorrente, ammesso pure che a causa del trauma subìto non avesse ricordo di quanto accaduto,
avrebbe dovuto astenersi dal rendere una descrizione dell’incidente con la quale attribuiva falsamente ad altri la colpa della collisione da lui stesso cagionata.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa. delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso I’ll giugno 2014.
per le quali sporse querela contro Terranova Filippo.