Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35006 del 11/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 35006 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PIERGALLINI ALESSANDRO N. IL 08/10/1972
avverso la sentenza n. 313/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del
30/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 11/06/2014

R. G. 50507/2013

Con la suindicata sentenza la Corte di Appello di Roma ha confermato la
sentenza del Tribunale di Tivoli, impugnata con riguardo al solo trattamento
sanzionatorio, che all’esito di giudizio abbreviato ha condannato Alessandro
Piergallini alla pena di sei mesi di reclusione per i reati, unificati da continuazione, di
violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. I giudici del gravame, nel
confermare la sentenza di primo grado, hanno rilevato come la pena inflitta
all’appellante non solo sia stata determinata assumendo a pena base la sanzione
minima edittale per il reato di resistenza, ma sia stata altresì erroneamente calcolata
per difetto, a beneficio dell’imputato (non essendovi impugnazione del p.m.), a
causa dell’improprio computo della recidiva ex art. 99 co. 4 c.p. e della mancata
applicazione dell’aumento per la continuazione tra i reati.
Contro la sentenza di appello ha proposto ricorso il difensore dell’imputato,
deducendo violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento alla
confermata sussistenza dei reati contestati al suo assistito sia sotto il profilo
materiale (idoneità della condotta ad impedire gli atti di ufficio degli operanti), che
sotto quello soggettivo (dolo dei reati).
Le prospettate doglianze, configuranti asserite violazioni di legge, sono
indeducibili a norma 606 co. 3 c.p.p., non essendo le stesse state dedotte con i
motivi di impugnazione della sentenza di primo grado, appellata -come dettounicamente in relazione alla misura della pena inflitta al ricorrente.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che
stimasi equo determinare in misura di euro 1.000 (mille).
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 11 giugno 2014

Motivi della decisione

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA