Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35005 del 11/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35005 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MOSCHITTA ANTONIO N. IL 19/02/1993
avverso la sentenza n. 1048/2012 TRIBUNALE di MESSINA, del
19/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 11/06/2014

R.G. 50496/ 2013

Con atto d’impugnazione personale l’imputato Antonio Moschitta ricorre per la
cassazione dell’indicata sentenza del Tribunale di Messina, con cui -su sua richiesta, cui
ha consentito il p.m.- gli è stata applicata ex art. 444 c.p.p. la pena sospesa di dieci mesi
di reclusione per il reato di evasione dal regime cautelare degli arresti domiciliari di cui
all’art. 385 co. 3 c.p. (non avendo fatto tempestivo rientro presso la sua abitazione di
Campobasso al termine del periodo di permanenza a Messina autorizzato dall’autorità
giudiziaria).
Con il ricorso si lamenta mancanza di motivazione, poiché il giudice avrebbe, tra
l’altro, omesso di verificare la sussistenza di cause di proscioglimento applicabili in
favore del prevenuto ai sensi dell’art. 129 c.p.p.
Il ricorso è inammissibile per genericità e palese infondatezza della censura.
Il generico ricorso, in vero, non specifica in alcun modo le evenienze per cui, in
presenza di una richiesta di pena patteggiata proveniente dallo stesso ricorrente, tale da
presupporre rinuncia implicita a questioni sulla colpevolezza e sugli elementi
circostanziali del reato, il decidente giudice di merito avrebbe dovuto eludere la richiesta
e giungere ad una sentenza liberatoria basata sull’evidenza dell’inesistenza del reato o
della non colpevolezza dell’imputato, che ha valutato esclusa dalle risultanze processuali
richiamate in sentenza.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore
della cassa delle ammende, che -per la natura del provvedimento impugnato- stimasi
equo fissare in euro 1.500,00 (millecinquecento).
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della cassa delle ammende.
Roma, 11 giugno 014

Motivi della decisione

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