Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35004 del 11/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35004 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ESPOSITO PATRIZIO N. IL 01/08/1981
avverso la sentenza n. 8465/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
19/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 11/06/2014

R. G. 50490 / 2013

Con la decisione richiamata in epigrafe la Corte di Appello di Roma ha
confermato la sentenza del locale Tribunale, che all’esito di giudizio ordinario ha
dichiarato Patrizio Esposito colpevole del reato di ragion fattasi ex art. 393 c.p. (così
definito il fatto in origine ascritto a titolo di estorsione), condannandolo alla pena, tenuto
conto della contestata recidiva, di nove mesi di reclusione. Condotta integrata dalla
pretesa, sorretta da gravi minacce, dell’imputato di essere prontamente risarcito con una
somma di denaro da un automobilista che avrebbe danneggiato la sua autovettura
durante la marcia. La Corte territoriale ha disatteso i motivi di gravame dell’imputato,
evidenziando come l’episodio sia stato compiutamente ricostruito attraverso le
attendibili dichiarazioni della persona offesa e l’oggettivo riscontro da esse rinvenute
nella deposizione testimoniale di persona terza estranea ai fatti.
Contro detta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione l’imputato di
persona, lamentando insufficienza e illogicità della motivazione, non avendo la Corte di
Appello compiuto una adeguata verifica della eventuale sussistenza di dati ed emergenze
suscettibili di condurre al suo proscioglimento.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le addotte censure sono all’evidenza prive di specificità, giacché non espongono
alcuna concreta critica al lineare percorso decisorio espresso dalla motivazione della
sentenza impugnata, confermativa della altrettanto puntuale decisione di primo grado.
La genetica inammissibilità del ricorso, impedendo l’instaurarsi di un valido
rapporto impugnatorio, preclude la possibilità di rilevare l’estinzione del reato per
prescrizione maturata dopo la pronuncia di appello (S.U., 22.11.2000 n. 32, De Luca, rv.
217266; S.U., 22.3.2005 n. 23428, Bracale, rv. 231164; Sez. 3, 8.10.2009 n. 42839, Imperato,
rv. 244999). All’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende, che si
reputa conforme a giustizia fissare in misura di euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 11 giugno 2014

Motivi della decisione

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