Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35003 del 16/04/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35003 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
STRIPPOLI ALBERTO (RINUNCIANTE) N. IL 20/01/1985
avverso la sentenza n. 6450/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
22/02/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI
an (L 1/42
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. i onotd-r -Lche ha concluso per 12_,_

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Data Udienza: 16/04/2013

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N.21554/12-RUOLO N.8 P.U. (2168)

RITENUTO IN FATTO
1.STRIPPOLI Alberto impugna innanzi a questa Corte per il tramite del suo
difensore la sentenza in data 22 febbraio 2012, con la quale la Corte d’appello di
Milano ha ridotto da anni 11 di reclusione ad anni 8 di reclusione la pena
inflittagli dal Tribunale in sede

con sentenza del 22 giugno 2011 per i

reati di cui al capo a) della rubrica (tentato omicidio in danno della sua

della RAMPA); ai capi f) e g) della rubrica (una selie di furti con destrezza); al
capo e) della rubrica (rapina) ed al capo d) della rubrica (furto con destrezza.

2.La Corte d’appello di Milano è pervenuta all’anzidetta riduzione di pena avendo
valorizzato l’apporto concreto fornito dall’imputato, che si è autoaccusato dei
plurimi reati contro il patrimonio, per i quali era stato sottoposto a processo.

4.11 ricorrente ha dedotto:
I)-inosservanza della legge penale e difetto assoluto di motivazione in ordine al
delitto di tentato omicidio ascrittogli;
II)-erronea applicazione della legge penale e difetto assoluto di motivazione circa
la contestazione della circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 2 cod. pen.
(avere commesso il tentato omicidio della RAMPA al fine di eseguire gli altri reati
ascrittigli);
III)-inosservanza ed erronea applicazione di legge e motivazione contraddittoria
ed illogica circa il reato di maltrattamenti ascrittogli;
IV)-violazione della legge penale e motivazione contraddittoria ed illogica circa la
mancata applicazione nei suoi confronti dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod.
pen.;
V)-violazione di legge e motivazione contraddittoria circa la mancata
applicazione nei suoi confronti della disciplina del reato continuato.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Va rilevato che il ricorrente, con dichiarazione a sua firma trasmessa dalla
direzione della casa di reclusione di Paliano, dove il medesimo è recluso, ha
dichiarato di rinunciare al presente ricorso.

2.Da quanto sopra consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €
500,00 alla Cassa delle Ammende.

convivente RAMPA Linda Ziala); al capo b) della rubrica (maltrattamenti in danno

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 500,00 alla Cassa delle Ammende.

Così deciso il 16 aprile 2013.

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