Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35003 del 11/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35003 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GIURA ALESSIO N. IL 30/10/1985
avverso la sentenza n. 4379/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
17/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;
Data Udienza: 11/06/2014
R. G. 50484/2013
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Roma, in parziale
riforma di due sentenze di condanna del Tribunale di Roma per reati di evasione dal
regime cautelare degli arresti domiciliari, riuniti i due separati procedimenti e unificati i
reati sotto il vincolo della continuazione, ha determinato in sei mesi di reclusione la pena
inflitta all’imputato Alessio Giura.
Avverso la decisione di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore
dell’imputato, lamentando difetto e illogicità della motivazione, nella parte in cui i
giudici del gravame non avrebbero adeguatamente precisato le ragioni della individuata
misura della pena, risultata onerosa e poco distante dall’entità del cumulo materiale
delle pene inflitte dalle due, in origine separate, sentenze di condanna di primo grado
(sette mesi di reclusione).
Il ricorso è inammissibile per palese indeducibilità e genericità delle delineate
ragioni di doglianza.
Le stesse investono, infatti, un profilo della regiudicanda, quale quello del
trattamento sanzionatorio, che è riservato all’esclusivo apprezzamento del giudice di
merito, sottraendosi a scrutinio di legittimità quando tale apprezzamento si riveli
espresso con motivazione sufficiente e logica. E questo è il caso dell’impugnata sentenza
di appello, che ha idoneamente argomentato le ragioni poste a fondamento della
definizione della pena inflitta al ricorrente.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa
delle ammende, che stimasi equo fissare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 11 giugno 2014
Motivi della decisione