Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35002 del 11/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35002 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BOUKROUSSEN EL FADIL N. IL 28/01/1966
avverso la sentenza n. 2132/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
03/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 11/06/2014

R. G. 50482 / 2013

Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Torino ha ridotto a
quattro mesi di reclusione la pena inflitta, all’esito di giudizio ordinario dal Tribunale di
Torino al cittadino marocchino Boulcroussen El Fadil, riconosciuto colpevole dei reati
(unificati ex art. 81 cpv. c.p.) di resistenza e rifiuto di generalità (reazione tenuta nei
confronti degli agenti di polizia intervenuti nell’atto in cui era intento alla abusiva
vendita ambulante di fiori), previa declaratoria di estinzione per prescrizione del reato
contravvenzionale di cui all’art. 651 c.p.
Contro la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore
dell’imputato, lamentando difetto e illogicità di motivazione in relazione al mancato
proscioglimento del prevenuto dal contestato reato ex art. 651 c.p.
La censura espressa con il ricorso è manifestamente infondata, nessuna carenza o
illogicità di motivazione essendo ravvisabile nell’impugnata sentenza in ordine alla
verificata assenza di elementi idonei a rendere applicabile il disposto dell’art. 129 co. 2
c.p. per l’ascritta contravvenzione di cui all’art. 651 c.p.
Il ricorso va, per ciò, dichiarato inammissibile, all’inammissibilità seguendo la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore
della cassa delle ammende equamente determinata in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 11 giugno 2014

Motivi della decisione

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