Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35001 del 11/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35001 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LAMINE HASSEN BEN MOHAMED N. IL 13/09/1962
avverso la sentenza n. 1277/2009 CORTE APPELLO di TORINO, del
02/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 11/06/2014

R. G. 50462/2013

Per mezzo del difensore ed altresì con ricorso personale l’imputato cittadino
tunisino Lamine Hassen Ben Mohamed ricorre per cassazione contro l’indicata sentenza
della Corte di Appello di Torino che ha confermato la condanna alla pena di un anno di
reclusione inflittagli con sentenza del Tribunale di Alessandria per due reati di evasione
dal regime cautelare degli arresti domiciliari (due separati episodi connessi a rituali
controlli domiciliari di p.g.).
Con il ricorso si deduce violazione di legge e illogicità di motivazione con
specifico riguardo alla sommarietà e lacunosità del giudizio espresso dai giudici di
appello nel confermare l’entità della pena inflitta al prevenuto (la sentenza di primo
grado essendo stata appellata in rapporto al solo trattamento sanzionatorio).
Il ricorso va dichiarato inammissibile per palese indeducibilità e genericità delle
delineate ragioni di doglianza.
Le stesse investono, infatti, un profilo della regiudicanda, quale quello del
trattamento sanzionatorio, che è riservato all’esclusivo apprezzamento del giudice di
merito, sottraendosi a scrutinio di legittimità quando tale apprezzamento si riveli
espresso con motivazione sufficiente e logica. E questo è il caso dell’impugnata sentenza
di appello, che ha diffusamente argomentato le ragioni reputate ostative alla concessione
di eventuali attenuanti e comunque ad una riduzione della misura della pena inflitta al
ricorrente (eventuale conversione con pene alternative ai sensi del’art. 53 L. 689/81).
All’inammissibilità dell’impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa
delle ammende, che stimasi equo fissare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 11 giugno 2014

Motivi della decisione

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