Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35000 del 11/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 35000 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BERNOCCHI PIERLUIGI N. IL 04/04/1941 parte offesa nel
procedimento
GIAMBRA GIUSEPPE N. IL 04/10/1958 parte offesa nel
procedimento
c/
IGNOTI
avverso l’ordinanza n. 18457/2013 GIP TRIBUNALE di GENOVA, del
16/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 11/06/2014

R. G. 50415 / 2013

In qualità di persone offese Pierluigi Bernocchi e Giuseppe Giambra impugnano
per cassazione, con il ministero del difensore, l’ordinanza di archiviazione in data
16.10.2013 del g.i.p. del Tribunale di Genova, che all’esito dell’udienza camerale
susseguente all’opposizione degli odierni ricorrenti all’archiviazione richiesta dal p.m.
nel procedimento penale iscritto nei confronti di ignoti per il reato di abuso di ufficio
commesso in loro pregiudizio anche da magistrati inquirenti di Pisa. Il decidente g.i.p.,
disattendendo l’opposizione delle due persone offese in ragione della completezza degli
elementi conoscitivi disponibili, ha valutato destituita di concreto fondamento l’ipotesi
accusatoria formulata dai denuncianti.
Con i ricorsi si deducono violazione di legge e illogicità della motivazione con
riguardo all’indicato assunto decisorio del g.i.p. in ordine alla corretta ricostruzione delle
condotte incriminate e segnatamente alla valutazione degli elementi probatori che
avvaloranti la giustezza delle prospettazioni delle persone offese e che avrebbero potuto
essere ulteriormente suffragati dalle integrazioni delle indagini delineate nell’atto di
opposizione all’archiviazione, sommariamente liquidate dal decidente g.i.p.
I ricorsi vanno dichiarati inammissibili.
Premesso che le considerazioni sviluppate dall’archiviante g.i.p. sono conformi
agli indirizzi giurisprudenziali di legittimità in tema di abuso di ufficio, i motivi di
doglianza non sono consentiti nell’odierno giudizio (art. 409 co. 6 c.p.p.) perché afferenti
a profili della regiudicanda del tutto estranei al giudizio di legittimità, i provvedimenti di
archiviazione essendo ricorribili soltanto per inosservanza delle regole disciplinanti il
contraddittorio garantito alla persona offesa (art. 410 c.p.p. in rel. artt. 409 co. 6 e 127
c.p.p.). Contraddittorio che nel caso di specie è stato rispettato, avendo il g.i.p. deliberato
la censurata archiviazione dopo la disposta rituale udienza camerale (cfr. ex plurimis: Sez.
1,3.2.2010 n. 9440, p.o. in proc. Di Vincenzo, rv. 246779).
All’inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e individualmente al versamento dell’equa somma di euro 500,00
(cinquecento) alla cassa delle ammende.
P. Q. M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro cinquecento ciascuno in favore della cassa delle
ammende.
Roma, 11 giugno 2014

Motivi della decisione

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA