Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 350 del 14/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 350 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: BIANCHI LUISA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TOSKA ARTUR N. IL 21/06/1976
avverso la sentenza n. 2772/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
15/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUISA BIANCHI
Udito il Procuratore Generale in persona del gt )
che ha concluso per

AQ-

ag2_
iwpw i

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 14/11/2013

11500/2013
RITENUTO IN FATTO

2. Il difensore dell’imputato ha presentato ricorso per la cassazione di tale
sentenza Lamenta con un primo motivo la insufficienza della motivazione
sulla ritenuta destinazione allo spaccio, non sufficientemente provata specie
tenuto conto del fatto che l’imputato aveva dichiarato che lo stupefacente era
destinato al suo uso personale e che non vi erano prove sicure di cessione a
terzi; con un secondo si duole della confisca del denaro rinvenuto in suo
possesso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza
dei motivi proposti.
La giurisprudenza di questa Corte ( in particolare con la sentenza n. 12164 del
2009 della VI sezione) ha chiarito i principi cui deve uniformarsi
l’accertamento della penale responsabilità di chi sia trovato in possesso di
sostanza stupefacente dopo l’entrata in vigore della L. 21 febbraio 2006, n.
49, che ha convertito con modificazioni il D.L. 30 dicembre 2005, n. 272. In
particolare si è precisato che la modificazione introdotta dall’art. 4 bis,
secondo cui la detenzione di sostanze stupefacenti costituisce reato se le
sostanze detenute “appaiono destinate ad un uso non esclusivamente
personale”, al di là dell’infelice verbo utilizzato, non contiene elementi di
sostanziale novità rispetto alla disciplina previgente, che, in base al combinato
disposto del D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 75, sanzionava penalmente la
detenzione di sostanze stupefacenti che non fosse finalizzata all'”uso
personale” (cfr. Cass. 6, n. 17899/08, PM c/ Cortucci).
In realtà, la modificazione normativa intervenuta non ha introdotto nei
confronti dell’imputato che detiene un quantitativo di sostanza stupefacente in
quantità superiore ai limiti massimi indicati con decreto ministeriale ne’ una
presunzione, sia pure relativa, di destinazione della droga detenuta ad uso non
personale, ne’ un’inversione dell’onere della prova, costituzionalmente
inammissibile ex art. 25 Cost., comma 2 e art. 27 Cost., comma 2. I parametri
indicati nella fattispecie per apprezzare la destinazione ad uso “non
esclusivamente personale” (quantità, modalità di presentazione o altre
circostanze dell’azione) costituiscono criteri probatori non diversi da quelli che
già in passato venivano impiegati per stabilire la destinazione della sostanza
detenuta. Tali parametri non vanno considerati singolarmente e isolatamente,
sicché non è sufficiente la sussistenza di uno solo di essi (in ipotesi, il
superamento quantitativo dei limiti tabellarmente previsti) affinché la condotta

1.La Corte di appello di Brescia ha confermato l’affermazione di responsabilità
di Toska Artur per avere il medesimo illecitamente detenuto, a fini di cederla a
terzi, gr. 7,143 di cocaina ed ha ridotto la pena inflitta ad un anno e otto mesi
di reclusione ed euro 5000,00 di multa.

2.Alla dichiarazione di inammissibilità fa seguito
l’onere delle spese del
procedimento nonché la condanna del ricorrente al pagamento di una somma
in favore delle cassa delle ammende che, in considerazione dei motivi dedotti,
si stima equo fissare, anche dopo la sentenza n.186 del 2000 della Corte Cost.,
in euro 1000,00.
p.q.m.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro 1000,00
in favore della cassa delle ammende.
– Così deciso in Roma il 14 novembre 2013.

di detenzione sia penalmente rilevante: pur in presenza di quantità non esigue,
il giudice può e deve valutare se le modalità di presentazione e le altre
circostanze dell’azione sia tali da escludere un uso non esclusivamente
personale (cfr. Cass. 6, n. 17899/08, rv. 239932; n. 19788/08, rv 239963; n.
27330/2008, rv 240526; n. 40575/2008, rv 241522). È stato pure ribadito
che la valutazione sul punto del giudice di merito è sindacabile in sede di
legittimità soltanto nei limiti di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), (Cass.
n.
44419/2008,
ced
241604;
n.
19788/2008,
rv
239963).
Tanto premesso, nel caso di specie il giudice del merito, attenendosi a tali
principi di diritto e con motivazione fondata sulla circostanza che il Toska si era
incontrato con un giovane (Conti Alessandro) che, salito brevemente in auto,
gli aveva consegnato 33,50 euro in monete metalliche, che nell’auto e in casa
del Toska era stata rinvenuta cocaina e sacchetti adatti al confezionamento
delle dosi, che lo stesso aveva ricevuto sul cellulare numerosi messaggi con
richiesta di appuntamenti, che era stata trovata in suo possesso una
consistente somma di denaro, ha ritenuto provata la destinazione allo spaccio.
Tale motivazione fornisce congrua giustificazione delle ragioni della
responsabilità con la conseguente inammissibilità del motivo di ricorso che
nella sostanza mira ad ottenere una più favorevole valutazione dei fatti.
Anche la censura sulla confisca è manifestamente infondata avendo la stessa
trovato adeguata e logica motivazione nella ritenuta provenienza delle somme
confiscate dalla attività illecita dell’imputato che non aveva dimostrato di
svolgere attività lavorativa lecita.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA