Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35 del 17/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 35 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: MONTAGNI ANDREA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ESPERTO ARMANDO N. IL 25/03/1973
avverso l’ordinanza n. 6894/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
13/03/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;
lette/scRtite le conclusioni del PG Dott. g ° 4′ ul Opu.
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G CI:e/de,

Uditi dif rtsor Avv.;

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Data Udienza: 17/11/2015

Ritenuto in fatto
1.

La Corte di Appello di Milano, con ordinanza in data 13.03.2015,

procedendo ai sensi dell’art. 41, comma 1, cod. proc. pen., dichiarava inammissibile
la dichiarazione di ricusazione proposta da Esperto Armando nei confronti dei
magistrati Antonio Nova e Paolo Torti, consiglieri della V sezione penale della Corte
di Appello di Milano.
La Corte di merito rilevava che l’istanza di ricusazione era stata depositata in
data successiva alla deliberazione della sentenza da parte del Collegio integrato dai

2.

Avverso la richiamata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione

Armando Esperto, a mezzo del difensore.
La parte sottolinea di aver appreso della sussistenza di una causa di
incompatibilità riguardante due consiglieri componenti il Collegio giudicante solo nel
pomeriggio dello stesso giorno in cui è avvenuta la lettura del dispositivo. Osserva
che la dichiarazione risulta perciò tempestiva, ai sensi dell’art. 38, comma 2, cod.
proc. pen.
L’esponente osserva che non risulta contestata l’oggettiva sussistenza della
causa di incompatibilità dei due Consiglieri, i quali avevano giudicato il medesimo
reato associativo ex art. 74, d.P.R. n. 309/1990 che si ascrive ad Armando
Esposito. E rileva che la Corte di Appello ha ignorato la documentazione allegata
dall’esponente, relativa alle modalità con le quali era venuto a conoscenza della
situazione pregiudicante a carico del richiamati magistrati.
Sotto altro aspetto, il ricorrente osserva che il disposto di cui all’art. 38,
comma 2, cod. proc. pen., regola le ipotesi in cui la causa di incompatibilità sia
emersa dopo la scadenza dei termini indicati dal comma 1, dell’art. 38, cit.; e rileva
che nel caso di specie l’attività giurisdizionale non può ritenersi compiuta, giacché
era stata data lettura del dispositivo, con riserva di deposito delle motivazioni.
3. Il Procuratore Generale presso la Suprema Corte, con requisitoria scritta,
ha chiesto che venga dichiarata l’inammissibilità del ricorso. La parte pubblica
osserva che, nel caso di specie, la ricusazione è stata presentata oltre il termine
utile dettato dall’art. 38, comma 1, cod. proc. pen.

Considerato in diritto
1. Il ricorso impone le considerazioni che seguono.
Giova in primo luogo ribadire che la pubblicazione (art. 545 cod. proc. pen.)
e il deposito (art. 548 cod. proc. pen.) della sentenza hanno finalità diverse, poiché
la prima, che garantisce l’immediatezza della deliberazione stabilita dall’art. 525
cod. proc. pen., conclude la fase della deliberazione in camera di consiglio e
consacra, attraverso il dispositivo redatto e sottoscritto dal presidente, la decisione
definitiva non più modificabile in relazione alla pretesa punitiva, mentre il secondo
2

magistrati ricusati; e che perciò la stessa risultava inammissibile per tardività.

serve a mettere l’atto, contenente l’esposizione dei motivi di fatto e di diritto sui
quali la decisione stessa è fondata, a disposizione delle parti e segna i tempi della
impugnazione in determinati casi (Cass. Sez. 6, n. 9984 del 23/06/1993, dep.
08/11/1993, Bernardi e altri, Rv. 196173; Cass. Sez. 5, n. 1520 del 17/03/2000,
dep. 06/04/2000, Cannella, Rv. 215835); tanto è vero che, conseguentemente, la
giurisprudenza risulta consolidata nel rilevare che, ai fini del computo della
eventuale prescrizione, deve essere preso in considerazione il momento della
lettura del dispositivo della sentenza di condanna, anche nel caso in cui non sia

della sentenza stessa (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 20432 del 27/01/2015,
dep. 18/05/2015, Rv. 263365; si veda anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3709 del
21/01/2009, dep. 27/01/2009, Rv. 242561, ove si chiarisce che in tema di
prescrizione, ai fini dell’applicazione delle norme transitorie previste dall’art. 10,
comma terzo, L. n. 251 del 2005, la pendenza del grado d’appello interviene all’atto
della lettura del dispositivo della sentenza di primo grado).
E bene, la valutazione espressa dalla Corte di Appello, laddove ha ritenuto
che la dichiarazione di ricusazione, presentata dall’esponente il 6.03.2015, fosse
tardiva, rispetto alla lettura del dispositivo della sentenza che aveva definito il
grado di giudizio, intervenuta il 5.03.2015, risulta immune dalle dedotte censure.
2. Viene allora in rilievo l’ulteriore principio di diritto, affermato dalla Corte
regolatrice, in base al quale, in tema di ricusazione, nel caso in cui il fatto che vi dà
luogo sorge o si apprende, incolpevolmente dopo i termini di cui all’art. 38, comma
primo, cod. proc. pen., la presentazione dell’istanza può avvenire entro tre giorni
dalla notizia ma, comunque, entro il limite massimo della conclusione del giudizio
che si assume pregiudicato, -in quanto la causa di ricusazione è per sua stessa
natura configurabile soltanto rispetto ad un attività da compiere e non avrebbe
senso rispetto ad un atto già espletato (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 32907 del
02/07/2014, dep. 23/07/2014, Rv. 260454).
A questo punto della trattazione, deve poi rilevarsi che nel caso di specie la
tardiva conoscenza della causa pregiudicante, in capo all’esponente, non può
ritenersi incolpevole; tanto si afferma atteso che la posizione dei coimputati – pure
a seguito dell’intervenuto stralcio per accesso a rito alternativo – risulta di certo
rilievo, rispetto alla vicenda dell’esponente, trattandosi di concorrenti necessari
nell’unico reato associativo. Conseguentemente, era onere della difesa, in
adempimento del mandato difensivo del prevenuto, seguire anche le vicende
processuali dei coimputati, posto che una eventuale assoluzione nei loro confronti,
per il delitto associativo, avrebbe potuto sortire ricadute rilevanti anche in
riferimento alla posizione di Armando Esperto.

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data contestuale lettura della motivazione, e non quello successivo del deposito

L’ordine di considerazioni che precede induce a ritenere non censurabili le
argomentazioni svolte della Corte territoriale, laddove si è osservato che non
risultava dimostrata l’assoluta impossibilità di conoscenza da parte dell’esponente
dagli atti dai quali aveva desunto la situazione pregiudicante.
3. Si impone, pertanto, il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 17 novembre 2015.

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