Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35 del 02/12/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35 Anno 2017
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: APRILE STEFANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Pubblico ministero – Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Macerata, nel procedimento nei confronti di

Abdallah HADOUR nato a Tangeri (Marocco) il 10 febbraio 1986;

avverso la sentenza del 7 maggio 2015 pronunciata da Giudice di pace di
Macerata;

Visti gli atti, il provvedimento denunziato, il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Stefano Aprile;

sentite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Dott. Luigi Giuseppe Birritteri, che ha concluso per
l’annullamento con rinvio;

dato atto dell’assenza del difensore.

Data Udienza: 02/12/2016

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice di pace di Macerata ha assolto
l’imputato dal reato di cui all’articolo 10 bis, decreto legislativo 25 luglio 1998, n.

286, per avere fatto ingresso illegale nel territorio dello Stato e comunque per
essersi ivi trattenuto senza il necessario permesso di soggiorno, fatto accertato

particolare tenuità del fatto.
2. Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Macerata che
chiede l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
2.1. Osserva che il Giudice di pace di Macerata è in,corso in erronea
applicazione delle norme penali e in vizio di motivazione per assoluto difetto
della stessa, non avendo motivato in ordine alla sussistenza dei presupposti
previsti per la declaratoria di non punibilità.
3. Osserva il Collegio che il ricorso appare fondato.
3.1. Appare utile premettere alcune brevi notazioni sul reato di cui all’art.
10 bis, del D.Lgs. n. 286/1998.

La contravvenzione in discorso non punisce la mera condizione di straniero
irregolare, ma incrimina due specifici comportamenti, lesivi dell’interesse statale
al controllo e alla gestione dei flussi migratori secondo un determinato assetto
normativo, e cioè il «fare ingresso nel territorio dello Stato» (condotta attiva
istantanea) e il «trattenersi» nel territorio medesimo (condotta omissiva
permanente) in violazione del predetto (vedi Corte Cost., n. 250 del 2010; Sez.
1, Sentenza n. 44453 del 23/09/2013, Soiyt, Rv. 257893).
Deve essere, inoltre, ricordato che la Corte Costituzionale, con la sentenza n.
250 del 9.6.2010, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 10-bis, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (articolo aggiunto
dall’art. 1, comma 16, lett. a), L. 15 luglio 2009, n. 94), nella parte in cui non
prevede, tra gli elementi costitutivi del reato d’ingresso e soggiorno illegale nel
territorio dello Stato, l’assenza di un giustificato motivo.
La Corte Costituzionale ha ritenuto che la mancata previsione del
«giustificato motivo» nel reato di cui all’art.

10 bis, D.Lgs. n. 286/1998, non

comporta violazione del principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost., in
quanto, per la contravvenzione anzidetta, è da ritenere operante un diverso
strumento di moderazione dell’intervento sanzionatorio e cioè l’istituto
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in Macerata il 15 aprile 2014, riconoscendo la causa di non punibilità della

dell’improcedibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 34, D.Lgs. n.
274/2000, reso applicabile dall’attribuzione della competenza per il reato in
esame al giudice di pace, istituto la cui disciplina è riferita a varie ipotesi, quali
l’esiguità dell’offesa all’interesse tutelato, l’occasionalità della violazione, il
ridotto grado di colpevolezza, il pregiudizio che il procedimento penale è idoneo

Tale istituto, secondo la Corte Costituzionale, è idoneo a controbilanciare la
mancata attribuzione di rilievo al «giustificato motivo».
3.2. Tanto premesso, va sottolineato che il Giudice di pace di Macerata ha
assolto l’imputato ritenendo sussistente la causa di non punibilità della
particolare tenuità del fatto, richiamando la disposizione di cui all’articolo 131-

bis, cod. pen..
In proposito, deve evidenziarsi che, salvo isolate e spmarikhe pronunce (si
veda, in particolare, Sez. 4, Sentenza n. 40699 del 19/04/2016, Colangelo, Rv.
267709), la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che nel procedimento
innanzi al Giudice di pace non si applica la causa di non punibilità della
particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen., prevista
esclusivamente per il procedimento davanti al giudice ordinario, trovando invece
applicazione la speciale disciplina di cui all’art. 34 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274
(Sez. 7, Ordinanza n. 1510 del 04/12/2015 dep. 2016, Bellomo, Rv. 265491; è
utile fare riferimento, per l’ampia motivazione e per la citazione dei precedenti
conformi, a Sez. 5, Sentenza n. 47523 del 15/09/2016, Gherghelau, non
massi mata).
Per corlstante giurisprudenza di legittimità è, per contro, ritenuto applicabile
al reato d’ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato
l’istituto dell’esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto,
previsto in materia di procedimento dinanzi al giudice di pace (Sez. 1, Sentenza
n. 35742 del 05/07/2013, Ochinca, Rv. 256825), di cui all’art. 34, d.l.gs. n.
274/2000.
Il Giudice di pace ha, dunque, fatto erronea applicazione dell’art. 131-bis,
cod. pen., norma non applicabile al procedimento davanti al Giudice di pace;
tanto basta a determinare l’annullamento della sentenza.
È il caso di notare, inoltre, che pare sussistere anche il lamentato vizio di
motivazione in quanto il Giudice di pace ha ritenuto, del tutto immotivatamente,
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ad arrecare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute dell’imputato.

che l’offesa sia stata di particolare tenuità e che il comportamento non risulti
abituale.
La sentenza va annullata con rinvio al medesimo ufficio giudiziario che
giudicherà, con persona fisica diversa, attenendosi al seguente principio di diritto
«nel procedimento innanzi al Giudice di pace non si applica la causa di non

prevista esclusivamente per il procedimento davanti al giudice ordinario,
trovando invece applicazione la speciale disciplina di cui all’art. 34 D.Lgs. 28
agosto 2000, n. 274».
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Giudice di pace
di Macerata.
Così deciso il 2 dicembre 2016.

punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen.,

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