Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34998 del 11/06/2014

Penale Ord. Sez. 7 Num. 34998 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AA
procedimento
c/
RM
RG
TT
avverso l ‘ordinanza n. 1266/2013 GIP TRIBUNALE di VELLETRI, del
16/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 11/06/2014

R. G. 50384 / 2013

In qualità di persona offesa A.A. ricorre, a mezzo del difensore, contro
l’ordinanza di archiviazione pronunciata il 16.7.2013 dal g.i.p. del Tribunale di Velletri
all’esito di udienza camerale relativa al procedimento penale iscritto nei confronti di
R.M. e altri per il reato di cui all’art. 388 co. 2 c.p. Il decidente g.i.p.,
rimarcata l’inconducenza di eventuali utili integrazioni dei dati conoscitivi già acquisiti
in atti, ha deliberato l’archiviazione degli atti per infondatezza della notizia di reato in
difetto di elementi probatori accreditanti le ipotesi accusatorie dianzi prefigurate.
Con il ricorso si deducono: in rito la nullità dell’udienza camerale per omesso
differimento della stessa pur a fronte della comunicazione di adesione del difensore della
persona offesa all’astensione dalle udienze proclamata dagli organismi rappresentativi
forensi; nel merito l’illogicità della motivazione della disposta archiviazione in base ad
interpretazioni e valutazioni erronee o improprie compiute dal g.i.p. delle evenienze
storiche e giuridiche dell’intera vicenda non rese oggetto di approfonditi accertamenti.
Con nota pervenuta in data 6.6.2014, sottoscritta dal ricorrente e dal suo difensore,
la ricorrente p.o. A.A. ha comunicato di voler rinunciare al proposto ricorso.
Rinuncia efficace per gli effetti di cui all’art. 589 co. 3 c.p.p.
L’enunciata volontà abdicativa del mezzo di impugnazione impone, ai sensi degli
artt. 589 e 591 -co. 1 lett. d)- c.p.p., la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui segue
ope legis la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma
da destinarsi alla cassa delle ammende, che -avuto riguardo alla natura del
provvedimento impugnato- stimasi equo quantificare in euro 300,00 (trecento).
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro trecento in favore della cassa delle ammende.
Roma, 11 giugno 204

Motivi della decisione

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