Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34997 del 11/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34997 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ROSANO GIUSEPPE N. IL 03/04/1974
avverso la sentenza n. 16530/2013 TRIBUNALE di ROMA, del
30/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 11/06/2014

R. G. 50336/2013

Con ricorso del difensore l’imputato Giuseppe Rosano impugna per cassazione
la sentenza del Tribunale di Roma, con cui -su sua richiesta assentita dal p.m.- gli è stata
applicata ex art. 444 c.p.p., concesse le attenuanti generiche stimate equivalenti alla
recidiva e unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, la pena di sei mesi di
reclusione per i reati di resistenza e lesioni volontarie a p.u.
Con il ricorso si deducono violazione di legge e difetto di motivazione in
riferimento alla ritenuta sussistenza dei fatti reato per mancata verifica dell’esistenza di
eventuali cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. valutabili in favore dell’imputato.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza
delle doglianze. L’atto impugnatorio, infatti, non chiarisce in alcun modo i profili o gli
elementi in virtù dei quali il giudice di merito (che pure ha dato atto in sentenza di dati
probatori escludenti una possibile pronuncia ex art. 129 c.p.p.) avrebbe dovuto adottare
una diversa decisione di segno liberatorio, pur a fronte di una richiesta di pena dello
stesso imputato, idonea ad elidere ogni questione in punto di colpevolezza.
Alla declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, stimata
equa, di euro 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della cassa delle
ammende.
Roma, 11 giugno 2014

Motivi della decisione

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