Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34996 del 16/07/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 34996 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da Gatti Maurizio, nato il 28.10.1989
avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 21.12.2012.
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Fabrizio Di
Marzio; lette le conclusioni del sostituto procuratore generale
Gioacchino Izzo, il quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato
inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Gatti Maurizio impugna la sentenza in epigrafe, con la quale gli è stata
applicata la pena concordata tra le parti, ex art. 444 cod. proc. pen. e,
chiedendone l’annullamento, deduce violazione di legge avendo il giudice, in

Data Udienza: 16/07/2013

applicazione dell’articolo 168, revocato all’imputato il beneficio della
sospensione condizionale della pena concesso con sentenza del tribunale di
Velletri in data 15 dicembre 2009, sentenza irrevocabile il 15 gennaio 2010.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è, da un lato, privo della specificità prescritta dall’art. 581, lett. c)
in relazione all’art. 591 c.p.p. e, dall’altro, manifestamente infondato.

pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di
proscioglimento di cui all’art.129 cod. proc. pen., puo’ essere oggetto di
controllo di legittimita’, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se
dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza delle
cause di non punibilità di cui all’art.129 succitato”. (Cass. pen. sez. 3,
18.6.99, Bonacchi ed altro, 215071).
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata
l’inammissibilità dell’impugnazione; peraltro nella sentenza risulta verificata
la insussistenza di elementi che importino decisioni ex art. 129 c.p.p.
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma
che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in euro 1500.

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1500 in favore della Cassa delle
ammende.

Così deliberato nella camera di co

Il Consigliere estensore
Fabrizio Di Marzio

Questa Corte ha stabilito: “La sentenza del giudice di merito che applichi la

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