Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34995 del 11/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34995 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
KHAFFOU AHMED N. IL 01/12/1988
avverso la sentenza n. 1800/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del
21/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 11/06/2014

R. G. 50326/2013

L’imputato cittadino nordafricano Ahmed KHAFFOU ricorre di persona contro la
sentenza della Corte di Appello di Torino, che ha confermato la condanna, inflittagli
all’esito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Alessandria, alla pena -con le attenuanti
generiche stimate equivalenti alla recidiva qualificata (art. 99 co. 4 c.p.)- di otto mesi di
reclusione per il reato di evasione dal regime cautelare degli arresti domiciliari (sorpreso
dalla p.g. al di fuori della sua abitazione intento a camminare su una pubblica strada).
Con il ricorso si deduce violazione di legge (artt. 69, 99 c.p.) e difetto di motivazione
sui criteri di apprezzamento delle circostanze e dell’incidenza della recidiva qualificata
contestata al prevenuto. Il reato ascritto al prevenuto non rientra tra i reati di cui all’art.
407 -co. 2, lett. a)- c.p.p., per i quali è obbligatoria l’applicazione sanzionatoria della
recidiva, e in ogni caso la pena avrebbe potuto essere contenuta con un bilanciamento di
prevalenza delle riconosciute attenuanti innominate.
Il ricorso è inammissibile per genericità e per manifesta infondatezza delle censure.
Alla luce della sentenza con cui la Corte Costituzionale (14.6.2007 n. 192) ha
dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità dell’art. 69 co. 4 c.p. il giudice di
merito conserva l’immutata possibilità di apprezzare la rilevanza della recidiva nel caso
concreto (con la sola eccezione delle situazioni previste dal 5° comma dell’art. 99 c.p.,
unica ipotesi di applicazione obbligatoria della recidiva, cioè di obbligatorio incremento
della sanzione, riconosciuta dal giudice delle leggi). Nel caso del ricorrente i giudici di
appello hanno condiviso la valutazione del giudice di primo grado, esplicitamente
ritenendo, con valutazione di merito ampiamente motivata e logica, insindacabile in sede
di legittimità, lo stato di recidività specifica dell’imputato dotato di diretta incidenza
causale nella dinamica del suo contegno criminoso, in guisa da qualificarne la maggiore
gravità in ragione di un giudizio concreto di specifica pericolosità dell’imputato.
All’inammissibilità del ricorso segue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende
che si stima equo determinare in misura di euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle
ammende.
Roma, 11 giugno 2014

Fatto e diritto

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