Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34994 del 11/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34994 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CANNAVICCI MATTEO N. IL 26/10/1982
avverso la sentenza n. 356/2012 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
23/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;
Data Udienza: 11/06/2014
R. G. 50292/2013
Con la sentenza suindicata la Corte di Appello di Perugia ha confermato la sentenza
del locale Tribunale, con cui all’esito di giudizio abbreviato Matteo Cannavicci è stato
condannato alla pena, concessegli le attenuanti generiche, di cinque mesi e dieci giorni di
reclusione per il reato di evasione dal regime cautelare degli arresti domiciliari, essendo
stato sorpreso fuori dell’abitazione deputata a luogo di esecuzione della misura cautelare
domestica.
Per mezzo del difensore l’imputato impugna per cassazione la sentenza di appello,
deducendo erronea applicazione degli artt. 133 e 163 c.p. e difetto di motivazione con
riguardo alla mancata concessione del beneficio della sospensione della pena, nonostante
il suo stato di incensuratezza.
Il ricorso è inammissibile per indeducibilità e manifesta infondatezza della
censura, afferente al trattamento sanzionatorio, profilo della regiudicanda riservato
all’esclusivo apprezzamento del giudice di merito e sottratto a scrutinio di legittimità, se
sorretto da logica motivazione, come nel caso di specie (la sentenza impugnata ha
idoneamente argomentato l’insussistenza di elementi per una favorevole prognosi
comportamentale legittimante il beneficio).
All’inammissibilità dell’impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente
alla rifusione delle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle
ammende, che si ritiene conforme a giustizia determinare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, n giugno
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Fatto e diritto