Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34993 del 19/06/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 34993 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: IASILLO ADRIANO

SENTENZA

Sul ricorso proposto dall’Avvocato Eugenio Minniti, quale difensore di Giorgi
Domenico (n. il 05/11/1987), avverso l’ordinanza del Tribunale di Milano, in
data 15/02/2013.
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Adriano lasillo.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dottor Aurelio
Galasso, il quale ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
Udito l’Avvocato Eugenio Minniti – difensore di Giorgi Domenico – il quale ha
concluso chiedendo raccoglimento del ricorso.

Data Udienza: 19/06/2013

Osserva:

Con ordinanza del 23/01/2013, il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Milano dispose la misura cautelare della custodia in carcere di
Giorgi Domenico indagato per cinque episodi di rapina aggravata e per
altrettanti episodi di porto e detenzione di arma usata per commettere le

Avverso tale provvedimento l’indagato propose istanza di riesame. Il
Tribunale di Milano, con ordinanza del 15/02/2013, annullò l’ordinanza
impugnata limitatamente alla rapina di cui al capo E (rapina ai danni della
farmacia Bramante). Confermò nel resto l’ordinanza impugnata.
Ricorre per cassazione il difensore dell’indagato deducendo la
mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta
sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Il difensore dell’imputato conclude, pertanto, per l’annullamento
dell’impugnata ordinanza.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 606, comma 1, cod.
proc. pen., perché propone censure attinenti al merito della decisione
impugnata, congruamente giustificata.
Infatti nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione
non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la
migliore possibile ricostruzione dei fatti né deve condividerne la
giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia —
come nel caso di specie – compatibile con il senso comune e con “i limiti di
una plausibile opinabilità di apprezzamento”, secondo una formula
giurisprudenziale ricorrente (Cass. Sez. 4 sent. n. 47891 del 28.09.2004
dep. 10.12.2004 rv 230568; Cass. Sez. 5 sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep.
31.1.2000 rv 215745; Cass., Sez. 2 sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep.
25.2.1994, rv 196955).
Inoltre il ricorso è inammissibile anche per violazione dell’art. 591 lettera
c) in relazione all’art. 581 lettera c) cod. proc. pen., perché le doglianze sono

predette rapine.

prive del necessario contenuto di critica specifica al provvedimento
impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali trascurati nell’atto
di impugnazione, si palesano peraltro immuni da vizi logici o giuridici. Infatti il
Tribunale ha con esaustiva, logica e non contraddittoria motivazione,
evidenziato tutte le ragioni dalle quali desume i gravi indizi di colpevolezza a
carico dell’indagato per i reati di cui sopra (dichiarazioni delle P.O. e dei testi;
esito individuazioni fotografiche dell’indagato; accertamenti della P.G.;

arresto del Giorgi perché trovato in possesso di una pistola semiautomatica
cal. 45; si vedano pagine 4 e 5 impugnato provvedimento). Inoltre il Tribunale
risponde in modo esaustivo a tutte le doglianze del difensore dell’indagato,
valutando correttamente tutti gli elementi probatori raccolti (si veda la pagina
4 dell’impugnato provvedimento).
A fronte di ciò il ricorrente contrappone solo generiche contestazioni in
fatto. In proposito questa Corte ha più volte affermato il principio, condiviso
dal Collegio, che è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi
l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione
impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non
può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel
vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma primo, lett. c), cod.
proc. pen. all’inammissibilità del ricorso (Si veda fra le tante: Sez. 1, sent. n.
39598 del 30.9.2004 – dep. 11.10.2004 – rv 230634).
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve
essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché —
ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della
somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti. Inoltre, poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione
in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1 ter,
delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – che copia
della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui
l’indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis
del citato articolo 94.

w

3

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di mille euro alla cassa delle ammende.
Si provveda a norma dell’articolo 94 delle disposizioni di attuazione del

Così deliberato in camera di consiglio, il 19/06/2013.

codice di procedura penale.

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